Da quanto risulta dalla bozza dello schema di decreto legislativo circolata, il correttivo dovrebbe intervenire su diversi decreti attuativi della delega fiscale, quali il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 221, in materia di adempimento   collaborativo, il DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1, in materia di adempimenti tributari e il DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13, in materia di concordato preventivo biennale. Proprio su quest’ultima tematica si sono concentrate le proposte di     modifica avanzate dal CNDCEC (si veda “Sistema delle premialità da modificare per il concordato preventivo biennale” dell’8 giugno 2024).

 Relativamente al concordato preventivo gli aspetti su cui dovrebbero concentrarsi le principali modifiche attengono:
 – al calendario per l’adesione alla proposta di reddito;
 – alle cause di esclusione;
 – alla definizione del reddito e del valore della produzione oggetto di concordato;
 – alla determinazione degli acconti d’imposta per il primo anno di applicazione dell’istituto;
 – agli effetti della decadenza.

 Per il primo anno di applicazione, il termine di adesione al concordato coincide con quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il decreto correttivo fissa, a regime, al 31 ottobre (per i soggetti IRES, l’ultimo giorno del   decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta) il termine per la presentazione del modello REDDITI e IRAP e così, di conseguenza, sarebbe spostato in avanti di 15 giorni rispetto alla scadenza attuale il termine   ultimo per scegliere se aderire al concordato. Per gli anni successivi, l’adesione alla proposta di concordato avviene entro il 31 luglio, ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta   per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

  Lo schema di decreto correttivo dovrebbe differire al 15 luglio la messa a disposizione del software applicativo del concordato per i contribuenti in regime forfetario già nel 2023 (la specificazione è necessaria in quanto coloro che   aderiscono al citato regime nel 2024 vengono esclusi dal concordato). Sarebbe confermato il termine del 15 giugno per gli altri contribuenti ISA; nonostante l’intervento del decreto correttivo si auspica che tale termine sia rispettato   per  agevolare i contribuenti e i loro intermediari in questa primissima fase di utilizzo del nuovo istituto.

 In ordine all’esclusione dal concordato, il correttivo interverrebbe sull’art. 11 del DLgs. 13/2024 aggiungendo ulteriori cause di esclusione per i soggetti che:
 – con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, conseguono, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non   concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
 – per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, accedono al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
 – nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento (oppure per le società di persone o le associazioni professionali sono interessate da modifiche della   compagine  sociale).

 Con riguardo al reddito da rideterminare ai fini del concordato, verrebbero introdotti tra i componenti straordinari che determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, per i professionisti, i corrispettivi percepiti a   seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e, per le imprese, le perdite su crediti.

  In sostituzione dell’attuale art. 20 del DLgs. 13/2024, è prevista l’introduzione di maggiorazioni degli acconti d’imposta per il primo periodo di adesione al concordato. In particolare, se l’acconto IRPEF/IRES è determinato sulla base      dell’imposta relativa al periodo precedente (in fase di prima applicazione, il 2023), è dovuta una maggiorazione del 15% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il        periodo precedente, rettificato dei componenti specificamente previsti. Per l’acconto IRAP, la maggiorazione sarebbe pari al 3%. Se si tratta di contribuente è in regime forfetario, la maggiorazione è del 12% o del 4% per le nuove           attività.

 Se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (ossia calcolata sul reddito 2024 concordato), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al   reddito   e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

 Viene inoltre precisato che, nel caso di decadenza dal concordato, restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente   conseguiti.

Eutekne