Polizza rischi catastrofali imprese arriva l’ obbligo 31.03.2025

Polizza rischi catastrofali imprese arriva l’ obbligo 31.03.2025

 

Con il Milleproroghe in conversione in legge si rinvia al 31 marzo del 2025 l’obbligo, per le imprese, di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, per tutti escluse solamente  le imprese di pesca e acquacoltura, per quest’ultime il termine slitta al 31/12/2025

QUALI IMPRESE SONO SOGGETTE ALL’OBBLIGO

L’obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), ma mai entrato in vigore,  si applica

  • a tutte le imprese sia con sede legale in Italia
  • che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.

sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:

  • le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
  • le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

 

Quali beni copre la polizza catastrofale

La polizza assicurativa riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”, i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Le polizze includono la copertura per i seguenti beni:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

L’obbligo non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Nella definizione di “impianti e macchinari”, infatti, non sono i citati i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali.

La polizza assicurativa non copre:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  • i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

 

Chiaramente possono essere aggiunti volontariamente anche altri beni quali i veicoli……. Ma non vi è obbligo

 

Quali eventi calamitosi e catastrofali sono indennizzabili

Oggetto della copertura assicurativa sono i danni alle immobilizzazioni materiali, direttamente cagionati dai seguenti eventi:

  • alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
  • eventi sismici, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti,
  • frane (sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione).

Non sono coperti:

  • i danni prodotti in occasione dell’evento catastrofale ma non per suo effetto, in base ad un criterio di causalità adeguata (per esempio, il furto di macchinari dopo l’evacuazione dei locali in occasione di un sisma);
  • danni indirettirelativi a perdite di guadagno o la perdita di produttività per interruzione forzata dell’attività (business interruption) da coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa;
  • danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomoo quelli a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi.

 

Cosa succede se non si stipula la polizza catastrofale

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Resta ancora da chiarire se tale requisito si applicherà anche alle imprese che hanno già ottenuto aiuti prima dell’entrata in vigore della norma.

 

E per le imprese assicurative ?

 

Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

 

I commenti sono chiusi