Circolare n. 12cv

Circolare n. 12cv

Emergenza epidemiologica
da Coronavirus – Sospensioni dei termini per i versamenti fiscali e contributivi – Novità del DL 17.3.2020 n. 18
(c.d. “Cura Italia”) conv. L. 24.4.2020
n. 27

1 premessa

Con gli artt. 61 e 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020
n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi i termini di effettuazione di alcuni versamenti fiscali e contributivi.

Il DL 17.3.2020 n. 18 è stato convertito nella L. 24.4.2020 n. 27, pubblicata sul S.O. n. 16 alla G.U. 29.4.2020 n. 110 ed entrata in vigore il 30.4.2020.

Di seguito si analizzano le novità apportate in sede di conversione del DL 18/2020 in materia di sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi.

2 soggetti che svolgono attività in determinati settori mag­gior­mente colpiti dall’emergenza

L’art. 61 co. 1-2 del DL 17.3.2020 n. 18 ha previsto la sospensione:

  • dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
  • dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel me­se di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

 

Tali sospensioni si applicano ai seguenti soggetti, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

  • imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, pro­fessionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, pale­stre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, cultu­rale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commer­ciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeropor­tuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marit­timo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seg­­giovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, la­cuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strut­ture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017.

2.1 Estensione ai gestori di librerie

In sede di conversione del DL 18/2020, tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria sono stati inseriti anche gli esercenti di librerie, che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite.

Anche tali soggetti possono quindi beneficiare, senza altre condizioni, delle suddette sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti.

2.2 Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi in base all’art. 61 co. 1-2 del DL 18/2020 dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

I gestori di librerie, qualora non abbiano effettuato i versamenti in esame senza poter beneficiare di altre sospensioni, potranno quindi effettuarli entro i suddetti termini, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3 soggetti residenti o con sede operativa nelle province mag­giormente colpite

Ai sensi dell’art. 62 co. 3 del DL 17.3.2020 n. 18, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;
  • beneficiano della sospensione dei versamenti IVA che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020.

3.1 Estensione alla Provincia di Brescia

In sede di conversione del DL 18/2020, tra le Province maggiormente colpite dall’emergenza è sta­ta aggiunta la Provincia di Brescia.

Anche i soggetti ubicati nella Provincia di Brescia, quindi, possono beneficiare della sospensione dei versamenti IVA che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020.

3.2 Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi in esame devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

I soggetti ubicati nella Provincia di Brescia, qualora non abbiano effettuato i versamenti IVA in esame senza poter beneficiare di altre sospensioni, potranno quindi effettuarli entro i suddetti termini, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4 Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e so­cietà sportive

In base all’art. 61 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, beneficiano della sospensione:

  • dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
  • per il periodo dal 2.3.2020 e fino al 31.5.2020.

4.1 Estensione della sospensione ai versamenti IVA

Per effetto delle modifiche all’art. 61 del DL 18/2020 apportate in sede di conversione, la sospensione fino al 31.5.2020 si applica anche ai versamenti IVA.

4.2 Effettuazione dei versamenti sospesi

I suddetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

Gli enti sportivi, qualora non abbiano effettuato i versamenti IVA in esame senza poter beneficiare di altre sospensioni, potranno quindi effettuarli entro i suddetti termini, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5 sostituti d’imposta con sede legale od operativa nei primi Comuni “zona rossa”

Con il DM 24.2.2020 è stata prevista la possibilità di non effettuare le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73:

  • da parte dei sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio delle prime “zone rosse”, cioè:
  • nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, ubicati nella Regione Lombardia;
  • nel Comune di Vo’, ubicato nella Regione Veneto;
  • nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.

Versamento delle ritenute non operate

Con l’art. 61 co. 4 del DL 18/2020, come modificato in sede di conversione, è stato stabilito che il versamento delle suddette ritenute non operate deve essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Il versamento delle ritenute non operate può avvenire anche mediante il sostituto d’imposta.

 

 

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