Amministratore di SRL – spa -società , ti sei ma chiesto se il tuo patrimonio è sicuro ?

Amministratore di SRL – spa -società , ti sei ma chiesto se il tuo patrimonio è sicuro ?

Premetto che da anni ormai art. 2086 impone l’obbligo per l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa , anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale , nonchè di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e  il recupero della continuità aziendale.

La mancanza o l’inadeguatezza degli assetti societari diventa responsabilità degli organi gestori, specialmente se nell’eventuale accertamento della responsabilità degli amministratori per mala gestio si dimostra che l’adozione di assetti adeguati avrebbe potuto prevenire o addirittura evitare la crisi aziendale.

Gli amministratori che non li istituiscono, e quindi non sono in grado di rilevare tempestivamente uno stato di crisi, né si adoperano, altrettanto tempestivamente, per risolverla, sono soggetti ad azione di responsabilità (art. 2392 c.c).

L’obbligo principale per gli amministratori, infatti, è quello di valutare sistematicamente nel tempo il mantenimento della continuità aziendale, ovvero la capacità di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro.

Secondo quanto sancito dall’articolo 2476 del Codice Civile gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società”.

La mancata adozione di adeguati assetti, o la loro inadeguatezza in caso di adozione, non solo rendono sostanzialmente “non lecita” l’attività svolta dall’impresa, in quanto non rispondente a precisi doveri imposti dal codice civile, ma apre anche la possibilità di denuncia al Tribunale secondo l’articolo 2409 c.c.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall’articolo 325 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori che richiedono o continuano a richiedere credito nascondendo lo stato di crisi dell’azienda, possono essere puniti con una pena detentiva da sei mesi a tre anni.

Se vuoi saperne di più contattami e ne parleremo.

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