Concordato Preventivo Biennale — CPB —

Concordato Preventivo Biennale — CPB —

consulenza contrattuale

Concordato preventivo

 

La riforma fiscale ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB).

Con tale strumento, disciplinato dal D.Lgs. 12.2.2024, n. 13, le imprese e i professionisti di minori dimensioni concordano in via preventiva il reddito d’impresa o di lavoro autonomo (nonché il VAP IRAP) da dichiarare nel periodo oggetto di concordato; su tale reddito sono liquidate le imposte, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito.

Sulla base delle disposizioni del citato decreto l’Agenzia delle Entrate elabora una proposta di reddito caratteristico che il contribuente è libero o meno di accettare.

Secondo le disposizioni degli artt. 8 e 9 del Decreto la proposta è elaborata a partire dai dati inseriti nell’apposita procedura informatica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 15.6.2024.

 

 

SOGGETTI INTERESSATI

Possono accedere al CPB i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono l’attività in Italia con ricavi e compensi non superiori a € 5.164.569:

  • che applicano gli ISA, ossia che esercitano un’attività per la quale sono previsti gli ISA e non presentano cause di esclusione dagli stessi (nel 2023);
  • in regime forfetario.

La disciplina, pur essendo unitaria, è differenziata per i soggetti ISA (articoli da 10 a 22 del Decreto) e per i forfetari (articoli da 23 a 33 del Decreto) tenendo conto delle diverse caratteristiche delle due tipologie di soggetti, anche in ordine alle diverse informazioni in possesso da parte dell’Agenzia Entrate.

ATTENZIONE Il concordato non ha alcun effetto ai fini dell’IVA i cui adempimenti formali nonché di versamento dell’imposta restano quelli ordinariamente previsti.

Il reddito concordato ha effetto ai fini previdenziali, ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo.

Attenzione agli ordini professionali e alle loro casse  di previdenza devono sempre deliberare se per loro si applica il reddito effettivo o il reddito concordato

 

 

PROPOSTA DEL FISCO E ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUENTE

L’effettuazione della proposta da parte del Fisco è basata su una metodologia di calcolo che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati del fisco nonché dei dati relativi al 2023 (periodo precedente a quello concordato) presenti nel mod. ISA e più in generale nella dichiarazione redditi.

La proposta di reddito concordato, dal punto di vista pratico:

  • per i soggetti ISA scaturisce direttamente dal software di calcolo ISA(previa compilazione del relativo modello incluso il nuovo quadro P);
  • per i forfetari con analogo software integrato nel mod. REDDITI (previa compilazione del quadro LM, sez. VI);

secondo le specifiche diramate con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La proposta non deriva quindi da una specifica comunicazione al contribuente da parte dell’Agenzia. Considerato che il software per il calcolo della proposta per il primo anno è disponibile dal 15.6.2024, da tale data risulta possibile conoscere l’entità della proposta.

L’accettazione del contribuente avviene barrando un’apposita casella presente:

  • per i soggetti ISA nel quadro P integrato nel mod. ISA;
  • per i forfetari nel quadro LM, sez. VI del mod. REDDITI PF;

entro il 15 ottobre 2024, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

SOCI E ASSOCIATI

L’accettazione della proposta vincola al rispetto del reddito concordato anche i soci/associati dei soggetti in regime di trasparenza fiscale.

 

  SOGGETTI ISA FORFETARI
1° periodo concordato 2024-2025 2024
Requisiti Applicazione ISA. Non possono accedere i soggetti con cause di esclusione nell’anno precedente (2023)

Assenza debiti tributari/contributivi o estinzione degli stessi di importo = € 5.000 entro il 15.10.2024

Art. 10

Assenza debiti tributari/contributivi o estinzione degli stessi di importo = € 5.000 entro il 15.10.2024

Art. 24

Cause di

esclusione CPB

Omessa dichiarazione in uno dei tre anni precedenti (2021-22-23)

Condanna per reati di cui al D.Lgs. 74/2000, false comunicazioni sociali e riciclaggio/autoriciclaggio commessi nei 3 anni precedenti

Art. 11

Omessa dichiarazione in uno dei tre anni precedenti (2021-22-23)

Condanna per reati di cui al D.Lgs. 74/2000, false comunicazioni sociali e riciclaggio/autoriciclaggio commessi nei 3 anni precedenti

Inizio attività periodo precedente (2023)

Art. 24

Effetti accettazione Dichiarare gli importi concordati per il 2024 e 2025, ossia il reddito derivante dalla proposta, eventualmente rettificato da plus/minusvalenze e sopravvenienze nonché dalle perdite pregresse (MIN € 2.000)

Analoga regola per l’IRAP (MIN € 2.000)

Art. 12

Dichiarare gli importi concordati, ossia il reddito derivante dalla proposta per il 2024 al netto dei contributi previdenziali

(MIN € 2.000)

Art. 25

Adempimenti

contabili e fiscali

Permangono gli obblighi di fatturazione, registrazione e invio dei corrispettivi telematici, di tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte sui redditi, di redazione della dichiarazione e compilazione dei mod. ISA, ancorché gli stessi non sono applicati nei periodi concordati – Art. 13 Permangono gli obblighi di fatturazione e invio dei corrispettivi telematici, conservazione delle fatture e redazione della dichiarazione dei redditi

Art. 26

Benefici Riconosciute premialità ISA (esclusione società di comodo, esonero visto conformità, no accertamenti con presunzioni semplici)

Art. 19

 
Esclusione da accertamenti ex art. 39, DPR 600/73 (imposte sui redditi) – Art. 34
Acconto L’acconto 2024 è calcolato in base al reddito/VAP concordato in sede di pagamento 2a rata

Art. 20

L’acconto 2024 è calcolato in base al reddito concordato in sede di pagamento della 2a rata

Art. 31

Cessazione

(dal momento

in cui si verifica)

Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d’imposta nel quale:

·               il contribuente modifica l’attività esercitata (modifica ISA applicabile) nel biennio concordato rispetto a quella del periodo precedente

·               il contribuente cessa l’attività

Art. 21

Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d’imposta nel quale:

·               il contribuente modifica l’attività esercitata (modifica coefficiente redditività) nell’anno concordato rispetto a quella del periodo precedente

·               il contribuente cessa l’attività

Art. 32

Decadenza

(retroattiva per tutti

i periodi concordati)

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi concordati se:

·               a seguito di accertamento risultano attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate superiori al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi concordati e in quello precedente

·               commesse altre violazioni non lievi

·               a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione si determina un reddito o VAP diverso rispetto a quello su cui si è fondata la proposta

·               vengono meno i requisiti

Art. 22

Il concordato cessa di produrre effetto per il periodo concordato se:

·               a seguito di accertamento risultano attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate superiori al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi concordati e in quello precedente

·               commesse altre violazioni non lievi

·               a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione si determina un reddito diverso rispetto a quello su cui si è fondata la proposta

·               vengono meno i requisiti

Art. 33

 

 

 

fonte Seac

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