CIRCOLARIPER LA CLIENTELA NUMERO 2 – 9 GENNAIO 2025
1 PREMESSA
Con il DL 27.12.2024 n. 202, pubblicato sulla G.U. 27.12.2024 n. 302, sono state previste numerose
proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Il DL 202/2024 è entrato in vigore il 28.12.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 202/2024.
Il DL 202/2024 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di
modifiche ed integrazioni.
2 PROROGA DELL’ESCLUSIONE IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI
L’art. 3 co. 10 del DL 202/2024 rinvia all’1.1.2026 l’applicazione delle novità IVA previste dall’art. 5
co. 15-quater del DL 21.10.2021 n. 146 per gli enti associativi.
Viene modificato, a tal fine, l’art. 1 co. 683 della L. 30.12.2021 n. 234, che fissava la decorrenza
delle citate disposizioni all’1.1.2025.
In sostanza, viene prorogato per un altro anno il regime di “decommercializzazione” IVA dei corrispettivi specifici ricevuti dagli enti associativi per talune operazioni effettuate verso soci e tesserati
in conformità alle finalità istituzionali (art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72). Ne consegue che soltanto
a partire dall’1.1.2026 tali operazioni saranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta e assoggettate, nella maggior parte dei casi, al regime di esenzione.
Si ricorda che le modifiche previste dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021 sono finalizzate a uniformare la disciplina nazionale a quella unionale, anche allo scopo di definire la procedura di infrazione avviata a tale riguardo verso l’Italia.
Secondo quanto espressamente indicato dal DL 202/2024, l’ulteriore rinvio al 2026 è disposto “in
attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo
settore” prevista in attuazione della legge delega di riforma fiscale (art. 7 della L. 9.8.2023 n. 111).
2.1 OPERAZIONI ESCLUSE DA IVA FINO AL 31.12.2025
Per effetto della proroga disposta dall’art. 3 co. 10 del DL 202/2024, continuano a essere escluse
da IVA fino al 31.12.2025 le seguenti operazioni previste dall’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72:
• cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, verso
pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o
partecipanti, ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno
parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti dei rispettivi associati
e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4 co. 4 del DPR 633/72);
• cessioni di pubblicazioni, da parte delle citate associazioni, effettuate prevalentemente verso i
propri associati (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
• cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 co. 5 del DPR
633/72);
• somministrazioni di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale, rese a
favore di soci, associati o partecipanti, rese dietro pagamento di corrispettivi specifici presso le
sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, sempreché l’attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 4 co. 6 del DPR 633/72).
L’esclusione da imposta resta subordinata al rispetto dei requisiti statutari previsti dall’art. 4 co. 7
del DPR 633/72.
Si ricorda che, in base all’art. 3 del DL 113/2024, il regime di esclusione IVA di cui all’art. 4 co. 4 del
DPR 633/72 si applica anche alle società sportive dilettantistiche (SSD) costituite in società di capitali senza fine di lucro. Ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 90 co. 1 della L. 289/2002, il quale
stabilisce che le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano
anche alle suddette SSD.
2.2 ESENZIONI VALIDE DAL 2026
Dall’1.1.2026, le richiamate previsioni di esclusione da IVA verranno abrogate e le operazioni in
parola diverranno rilevanti ai fini dell’imposta. Contestualmente, verranno introdotte nuove ipotesi di
esenzione nell’art. 10 del DPR 633/72. Nello specifico, saranno esentate le seguenti operazioni:
1) prestazioni di servizi, e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità
alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o
partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o
statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci,
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica
rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione
fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge,
regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei
rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1), organizzate a loro esclusivo profitto;
4) somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di
promozione sociale, sempreché l’attività di somministrazione sia strettamente complementare
a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui
viene svolta l’attività.
L’applicazione di tali esenzioni è subordinata alla condizione che esse non provochino distorsioni
della concorrenza e che siano rispettati alcuni requisiti statutari da parte dell’ente.
Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione imporrà agli enti, in linea generale, di
assolvere gli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (fatturazione, dichiarazione, ecc.). Le operazioni esenti, inoltre, concorreranno alla formazione del volume d’affari (cfr. anche circ. Agenzia delle
Entrate 25.2.2022 n. 5).
3 PRESTAZIONI SANITARIE – DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA IN
AMBITO B2C – ESTENSIONE AL PRIMO TRIMESTRE 2025
L’art. 3 co. 6 del DL 202/2024 ha disposto la proroga al 31.3.2025 del divieto di fatturazione elettronica previsto dall’art. 10-bis del DL 119/2018.
Pertanto, ancora per il primo trimestre del 2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche
mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo:
• ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui
dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
• ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle
fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l’art. 9-bis co. 2
del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, che sono
state direttamente oggetto di proroga).
Il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia,
anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma
imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno
inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle
Entrate 19.7.2019 n. 73).
4 CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE
TURISTICO/ALBERGHIERE – PROROGA PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI AL 31.10.2025
L’art. 14 co. 1 del DL 202/2024 prevede la proroga dal 31.12.2024 al 31.10.2025 del termine ultimo
per effettuare gli investimenti agevolabili ai fini della concessione dei contributi a fondo perduto e
del credito d’imposta per le imprese turistico/alberghiere, disciplinato dall’art. 1 del DL 6.11.2021
n. 152.
5 ACCESSO AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – PROROGA DEL REGIME
TRANSITORIO PER LE ONLUS
L’art. 12 del DL 202/2024, modificando ulteriormente l’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, estende al 2025
la disciplina transitoria in materia di 5 per mille dell’IRPEF applicabile alle ONLUS.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 23.7.2020, a decorrere dal 2022 il 5 per mille può
essere destinato, tra l’altro, al sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS; tuttavia, in
via transitoria, per le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle
Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del 5 per mille gli enti del Terzo settore iscritti
nel RUNTS ha effetto a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operatività del RUNTS
(avvenuta il 23.11.2021), quindi dal 2026.
Fino al 31.12.2025, le suddette ONLUS continuano di conseguenza ad essere destinatarie della
quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.
6 DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER ADEMPIERE ALL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI
L’art. 13 del DL 202/2024 proroga dal 31.12.2024 al 31.3.2025 il termine entro cui adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle
imprese ex art. 2188 c.c.
6.1 OBBLIGO DI STIPULA DI POLIZZE CATASTROFALI
La proroga interviene sull’art. 1 co. 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha
introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o
aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:
• relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e
fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
• direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
6.2 SANZIONI
La stipula dell’assicurazione è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto
“nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
6.3 DECRETO ATTUATIVO
La proroga è dovuta alla mancata emanazione del decreto attuativo, che definirà le modalità di:
• individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
• determinazione e adeguamento periodico dei premi, tenuto conto anche del principio di mutualità;
• coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
• aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.
7 LAVORO DIPENDENTE A TERMINE – INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSALI
IN ASSENZA DI PREVISIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA –
PROROGA
L’art. 14 co. 3 del DL 202/2024 interviene in materia di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, modificando ulteriormente l’art. 19 co. 1 lett. b) del DLgs. 15.6.2015 n. 81, prorogando dal
31.12.2024 al 31.12.2025 il regime transitorio introdotto dall’art. 24 del DL 48/2023.
Fino al 31.12.2025, pertanto, in assenza di previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in
azienda che regolino le causali per l’apposizione del termine, le parti del singolo contratto (datore di
lavoro e lavoratore) possono autonomamente individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva dirette a giustificare l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi e fino a 24
mesi.
8 PROROGA DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DI ALTRI ATTI IN MATERIA
EDILIZIA
L’art. 7 co. 2 del DL 202/2024 modifica l’art. 10-septies co. 1 del DL 21/2022, il quale, nell’ambito
delle “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, detta disposizioni a sostegno dell’edilizia privata, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà
di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.
Nello specifico, la norma in esame dispone che sono prorogati di 36 mesi (in sostituzione dei precedenti 30 mesi e, quindi, con un differimento di ulteriori 6 mesi dell’originaria proroga):
• i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del DPR 380/2001 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31.12.2024 (e non più, come disposto in precedenza dalla lett. a) del co.
1 dell’art. 10-septies del DL 21/2022, fino al 30.6.2024). La proroga si applica anche ai termini
relativi alle SCIA, delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga;
• i termini di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione
di cui all’art. 28 della L. 1150/42, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione
regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi
propedeutico, formatisi fino al 31.12.2024 (e non più, come disposto in precedenza dalla lett. b)
del co. 1 dell’art. 10-septies del DL 21/2022, fino al 30.6.2024), purché non siano in contrasto
con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del DLgs. 42/2004
(c.d. Codice dei beni culturali). La proroga può essere concessa anche per i diversi termini
relativi alle convenzioni di lottizzazione o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui
all’art. 30 co. 3-bis del DL 69/2013 e della proroga di cui all’art. 10 co. 4-bis del DL 76/2020.
9 PROROGHE IN MATERIA DI LOCAZIONI DI IMMOBILI IN REGIME DI
EDILIZIA AGEVOLATA
L’art. 7 co. 1 del DL 202/2024 interviene sull’art. 1-bis del DL 132/2023, disponendo la proroga per
un ulteriore anno, ossia fino al 31.12.2025:
• dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento, ancora in corso e in scadenza entro
il 31.12.2025, aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata
rientranti nel programma straordinario di edilizia residenziale, di cui all’art. 18 del DL 152/91,
per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
• del termine entro il quale il proprietario che intenda alienare a titolo oneroso i suddetti immobili
deve notificare la proposta di alienazione all’assegnatario, titolare del diritto di prelazione;
• del termine sino al quale i contratti di locazione o di assegnazione in godimento di immobili ad
uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all’art.
18 del DL 152/91, già scaduti, si intendono rinnovati al fine di consentire l’esercizio del diritto di
prelazione, salvo che sia intervenuto un provvedimento di rilascio dell’immobile passato in giudicato.
10 AIUTI DI STATO IN MATERIA DI IMU – PROROGA DEL TERMINE DI
REGISTRAZIONE
L’art. 3 co. 1 del DL 202/2024 proroga al 30.11.2025 il termine entro cui i Comuni devono adempiere
agli obblighi di indicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in relazione alle misure
straordinarie, in materia di IMU, adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19.
Sospensione della responsabilità patrimoniale
In conseguenza della proroga sopra illustrata, l’art. 3 co. 2 del DL 202/2024 stabilisce che, con
esclusivo riferimento alle predette misure straordinarie relative all’IMU, è differita al 30.11.2025 anche la sospensione della responsabilità patrimoniale prevista per l’inadempimento degli obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 31-octies co. 1 del DL 137/2020.
11 PROROGA DEL TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELL’ORGANO A
TUTELA DEI TIFOSI
L’art. 15 del DL 202/2024 differisce dal 31.12.2024 al 31.12.2025 il termine per la costituzione dell’organo consultivo a tutela dei tifosi da parte delle società sportive professionistiche, previsto dall’art.
51 del DLgs. 36/2021.