1 premessa
Con il DL 30.4.2022 n. 36, pubblicato sulla G.U. 30.4.2022 n. 100, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.
Il DL 30.4.2022 n. 36 è entrato in vigore l’1.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Il DL 30.4.2022 n. 36 è stato convertito nella L. 29.6.2022 n. 79, pubblicata sulla G.U. 29.6.2022 n. 150 ed entrata in vigore il 30.6.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità del DL 30.4.2022 n. 36, come modificato e integrato in sede di conversione nella L. 29.6.2022 n. 79.
2 estensione della fatturazione elettronica
Mediante l’art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l’estensione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.
La disciplina non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione in legge del DL 36/2022.
2.1 AMBITO SOGGETTIVO
A decorrere dall’1.7.2022, sono tenuti all’emissione di fattura elettronica via SdI anche:
- i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.
Dall’1.1.2024 saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica via SdI anche i restanti soggetti.
2.2 MORATORIA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA elettronica PER IL TERZO TRIMESTRE 2022
Gli operatori in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), per i quali l’obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall’1.7.2022, non saranno soggetti all’applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
3 Sanzioni per mancata accettaZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE CARTE di pagamento
Per effetto dell’art. 18 co. 1 del DL 36/2022 convertito, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall’1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate.
L’obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).
Dalla lettera della norma emerge come la violazione non sia integrata dal mero fatto di non avere la disponibilità di un POS per consentire i pagamenti elettronici, ma dal rifiutare la richiesta del cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite una carta di pagamento. Vale a dire che, fino a quando il cliente non effettuerà simile richiesta, non sarà integrata alcuna violazione. Allo stesso modo, alcun rischio di sanzione appare ipotizzabile quando, fin dall’inizio del rapporto, si sia pattuito un diverso mezzo di pagamento (ad esempio, il bonifico bancario).
3.1 Sanzioni
Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81.
È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/81, istituto che avrebbe consentito al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
3.2 Accertamento delle violazioni
All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.
4 strumenti di pagamento elettronico – obblighi comunicativi degli operatori finanziari
L’art. 18 co. 4 del DL 36/2022 convertito estende l’obbligo previsto a carico degli operatori finanziari per quanto concerne la comunicazione dei dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Infatti, l’art. 22 co. 5, ultimo periodo, del DL 124/2019 prevede che gli operatori finanziari trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPA Spa:
- i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte o professione;
- l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante detti strumenti.
Anteriormente alla modifica operata dal DL 36/2022, l’obbligo di comunicazione era circoscritto agli strumenti di pagamento elettronico di cui all’art. 22 co. 1-ter del DL 124/2019, ossia:
- gli strumenti collegati ai registratori telematici di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 (secondo le regole tecniche indicate dal provv. Agenzia delle Entrate 6.8.2021 n. 211996);
- gli strumenti evoluti di incasso di cui all’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015, che consentono anche la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.
Per effetto della modifica operata dal DL 36/2022, gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i suddetti dati con riferimento alla generalità degli strumenti di pagamento elettronici tracciabili messi a disposizione degli esercenti.
Modalità e termini di comunicazione dei dati
I termini e le modalità di invio dei dati e le informazioni da trasmettere sono stati definiti con il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253155.
5 LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
L’art. 18 co. 4-bis del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica la c.d. “lotteria degli scontrini” prevista dall’art. 1 co. 540 e ss. della L. 11.12.2016 n. 232.
5.1 Condizioni di pagamento
In primo luogo, viene stabilito che, per partecipare alle estrazioni, le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, oltre a dover effettuare l’acquisto al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione, devono:
- utilizzare “metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione”;
- associare all’acquisto il proprio codice lotteria.
In base alle nuove disposizioni, dunque, la partecipazione alla lotteria risulta ammessa a condizione che il codice fiscale abbinato al codice lotteria sia il medesimo associato al titolare dello strumento di pagamento o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari utilizzati per l’acquisto.
Tuttavia, possono partecipare al concorso anche i soggetti che utilizzano strumenti di pagamento elettronico a loro riferibili ma che traggono fondi da rapporti di credito o debito bancari intestati a componenti del proprio nucleo familiare (può essere il caso, ad esempio, del figlio che effettua l’acquisto utilizzando una carta a lui intestata, che però trae fondi dal conto intestato al padre).
Le condizioni di partecipazione così individuate avrebbero lo scopo di scongiurare il rischio di eventuali truffe da parte di soggetti che tentino di abbinare il proprio codice lotteria a transazioni effettuate da altri, e di evitare contenziosi tra il titolare dei fondi impiegati per effettuare l’acquisto e il titolare del codice lotteria.
5.2 Lotteria istantanea
Con le modifiche apportate dall’art. 18 co. 4-bis del DL 36/2022 convertito si prospetta, inoltre, l’introduzione di una lotteria a estrazione immediata, in cui l’acquirente verrà a conoscenza dell’eventuale vincita e del relativo importo subito dopo l’acquisto effettuato, così da rendere maggiormente attrattivo il concorso.
Nello specifico, è stabilito che, mediante successivi provvedimenti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, disciplinerà le modalità tecniche per l’attuazione di lotterie sia istantanee che differite.
6 Sismabonus acquisti con superbonus del 110% – stipula del rogito entro il 31.12.2022
Per effetto dell’art. 18 co. 4-ter del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, il fruitore del c.d. “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 nella misura potenziata al 110% potrà – a determinate condizioni – beneficiare di un più ampio arco temporale per la stipula dell’atto di acquisto dell’immobile, il quale andrà in ogni caso finalizzato entro il 31.12.2022.
Nello specifico, tale proroga opererà nelle sole ipotesi in cui vengano rispettate le seguenti condizioni:
- sia stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita entro il 30.6.2022 (con regolare registrazione del contratto medesimo);
- siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura (con maturazione del relativo credito d’imposta);
- vi sia stato l’ottenimento della dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, del collaudo degli stessi, nonché dell’attestazione del collaudatore statico volta ad asseverare il raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
- l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.
7 comunicazione all’enea per interventi di recupero edilizio, antisismici e “bonus mobili”
Modificando l’art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013, l’art. 24 co. 1 del DL 36/2022 convertito stabilisce che, in relazione agli interventi di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili”), devono essere trasmesse telematicamente all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati, alla conclusione degli stessi, al fine del loro monitoraggio.
Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall’art. 16 del DL 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente formulazione del suddetto co. 2-bis ante modifiche introdotte dal DL 36/2022).
8 stanziamenti per le agevolazioni alle imprese turistiche e agenzie di viaggio
Ai sensi dell’art. 38 del DL 36/2022 convertito:
- le risorse stanziate per il credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’art. 4 del DL 152/2021, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere di cui al precedente art. 1 del DL 152/2021;
- l’importo di 100 milioni di euro per il finanziamento, per il 2022, del credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, di cui all’art. 1 co. 13 del DL 152/2021, viene destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e dai tour operator per accedere al credito d’imposta di cui all’art. 4 del DL 152/2021.
9 Contributo a infrastrutture sportive e piscine per l’installazione di impianti per produrre energie rinnovabili
L’art. 24-bis del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede il riconoscimento per il 2023 di un contributo in conto capitale:
- alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e agli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che rispondano ai requisiti di cui all’art. 55 del Regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
- per progetti di investimento, nel limite massimo di un milione di euro, finalizzati all’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni prescritte dal citato Regolamento e l’importo massimo è fissato nell’80% dei costi ammissibili.
Provvedimento attuativo
I criteri e le modalità di attuazione di tale misura agevolativa saranno stabiliti con un successivo decreto interministeriale.
10 credito d’imposta per investimenti nelle ZES – ampliamento
L’art. 37 co. 2 del DL 36/2022 convertito ha esteso il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (ZES), disciplinato dall’art. 5 co. 2 del DL 91/2017, alle seguenti fattispecie:
- acquisto di terreni;
- acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
11 ulteriore proroga dell’entrata in vigore del codice della crisi
L’art. 42 del DL 36/2022 convertito ha modificato l’art. 389 del DLgs. 14/2019:
- rinviando al 15.7.2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- abrogando il co. 1-bis del medesimo articolo, in ragione dell’eliminazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad opera del 17.6.2022 n. 83 (nuovo decreto correttivo, anch’esso in vigore dal 15.7.2022) e dell’integrale riscrittura del titolo II, parte prima, del DLgs. 14/2019, con inserimento della disciplina della composizione negoziata della crisi.
Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019).
11.1 rinvio del codice della crisi
A causa dell’emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, il termine di entrata in vigore del Codice della crisi previsto al 15.8.2020 era stato differito, inizialmente, all’1.9.2020 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. “liquidità”, conv. L. 5.6.2020 n. 40) e successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147).
L’art. 42 del DL 36/2022 convertito ha, quindi, ulteriormente rinviato l’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 al 15.7.2022.
La nuova data si pone in linea con il termine ultimo di recepimento della direttiva UE 20.6.2019 n. 1023 (c.d. “Insolvency”), fissato per il 17.7.2022, ed appare opportuna in ragione delle modifiche al Codice della crisi introdotte con il nuovo decreto correttivo (DLgs. 17.6.2022 n. 83, anch’esso in vigore dal 15.7.2022).
11.2 strumenti di allerta e composizione assistita della crisi
L’art. 42 del DL 36/2022 convertito ha, inoltre, abrogato il co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019.
Quest’ultima norma – per effetto delle modifiche di cui all’art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147 – aveva rinviato al 31.12.2023 l’entrata in vigore del Titolo II, Parte prima, del DLgs. 14/2019, recante la disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.
L’abrogazione del co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019 viene adesso giustificata dal definitivo superamento della disciplina dell’allerta – come originariamente concepita – e della composizione assistita della crisi, unitamente alla figura dell’OCRI.
A tal proposito, si ricorda che il DLgs. 17.6.2022 n. 83, nuovo correttivo del Codice della crisi, in vigore dal 15.7.2022, contempla l’integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:
- della composizione negoziata di cui al DL 118/2021 conv. L. 147/2021;
- delle segnalazioni – già previste dalla L. 233/2021 di conversione del DL 152/2021, per l’attuazione del PNRR – circa la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata che l’organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrerne dei presupposti) all’imprenditore e all’organo amministrativo.
Per effetto delle modifiche apportate dal suddetto decreto correttivo (DLgs. 17.6.2022 n. 83), deve altresì ritenersi superato quanto previsto dall’art. 5 co. 14 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, che rinviava gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (per come in origine concepiti), di cui all’art. 15 del DLgs. 14/2019 (secondo la formulazione originaria).
12 sicurezza sul lavoro nell’esecuzione del PNRR
L’art. 20 del DL 36/2022 convertito attribuisce all’INAIL la possibilità di promuovere specifici protocolli di intesa con aziende o grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In sede di conversione in legge, è stata inoltre prevista la possibilità di coinvolgere nell’ambito della promozione dei citati protocolli anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tali protocolli, attraverso la formazione straordinaria, lo sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, mirano a:
- contrastare il fenomeno infortunistico;
- tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare, la norma in esame dispone che, tra gli altri, vengano realizzati:
- programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
- sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
13 istituzione del “portale nazionale del sommerso”
L’art. 19 del DL 36/2022 convertito interviene sull’art. 10 del DLgs. 23.4.2004 n. 124 – sostituendone il co. 1 e aggiungendo il co. 1-bis – e istituisce il c.d. “Portale nazionale del sommerso” (PNS), in sostituzione e integrazione delle banche dati esistenti.
Il Portale sarà gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro e avrà come obiettivo quello di garantire un’efficace programmazione dell’attività ispettiva e di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale.
Informazioni presenti
All’interno del “Portale nazionale del sommerso” confluiranno:
- le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale;
- i verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.
14 nuova decorrenza per le semplificazioni amministrative in materia di immigrazione
Con l’art. 19-bis del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, viene ulteriormente prorogata dal 30.6.2022 al 31.12.2022 la decorrenza di alcune misure di semplificazione indicate dall’art. 17 del DL 5/2012 in materia di assunzione di lavoratori stranieri e documentazione amministrativa per gli immigrati.
In particolare, inserendo la nuova decorrenza all’art. 17 co. 4-quater del DL 5/2012, si dispone che dal 31.12.2022 i cittadini non comunitari possano utilizzare senza eccezioni – normalmente previste dalle norme e regolamenti in materia di immigrazione in merito all’esibizione o alla produzione di specifici documenti – le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
15 Certificazione della parità di genere
L’art. 34 del DL 36/2022 convertito prevede il rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere ex art. 46-bis del DLgs. 11.4.2006 n. 198 nell’ambito degli appalti pubblici, così come disciplinati dal DLgs. 18.4.2016 n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”).
In particolare, il citato art. 34 – integrando gli artt. 93 co. 7 e 95 co. 13 del DLgs. 50/2016 – stabilisce che:
- nei contratti di servizi e forniture, la certificazione della parità di genere rappresenta un documento il cui possesso può garantire l’accesso alla riduzione del 30% dell’importo della garanzia per la partecipazione alla procedura disciplinata dall’art. 93 co. 7 del DLgs. 50/2016;
- le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara (nell’avviso o nell’invito) il maggiore punteggio relativo anche all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere.
16 contratto di logistica
L’art. 37-bis del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, sostituisce l’art. 1677-bis c.c. (norma introdotta nel codice civile dall’art. 1 co. 819 della L. 234/2021, legge di bilancio 2022), inserendo il riferimento espresso al contratto di logistica.
La nuova formulazione prevede che “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
Ne consegue che le attività di trasferimento di cose nell’ambito di un contratto di logistica (negozio atipico per mezzo del quale un operatore si obbliga nei confronti di un soggetto a compiere determinate attività eterogenee) sono sottratte all’applicazione delle norme in tema di appalto.
17 apparecchi per il gioco lecito
L’art. 18-ter co. 2 del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede che, con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, ai quali non si applicano le disposizioni relative alla verifica tecnica di conformità.
Per tali apparecchi resta fermo l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti. A tale fine, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze sono stabiliti specifici obblighi dichiarativi.
18 Controlli dei gestori delle identità digitali
L’art. 30 co. 8-bis del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica alcune norme del Codice dell’amministrazione digitale (DLgs. 82/2005).
La lett. d) del suddetto art. 30 co. 8-bis, in particolare, introduce il co. 3-ter nell’art. 64 del DLgs. 82/2005, il quale prevede che i gestori dell’identità digitale accreditati (che forniscono l’accesso a SPID), in qualità di gestori di pubblico servizio, dovranno verificare, ai fini del rilascio dell’identità digitale a persone fisiche:
- i dati identificativi del richiedente, inclusi l’indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto;
- mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), anche tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.
Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell’identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell’esistenza in vita.
La data a decorrere dalla quale i gestori dell’identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le suddette verifiche sarà fissata dal direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).