CIRCOLARI PER LA CLIENTELA NUMERO 19 –
Capisco il lungo elenco, capisco la noia che vi verrà a leggerlo, capisco tutto, ma vorrei che voi capiste l’impegno che io e tutto il mio staff ci mettiamo.
1 RICHIESTA INFORMAZIONI PER IL MODELLO REDDITI 2024 PERSONE
FISICHE
Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al
nostro Studio per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI 2024, relativa
all’anno 2023, delle persone fisiche.
Per i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo professionale, gli imprenditori individuali e le società
di persone, si vedano anche le schede successive.
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
MODELLO REDDITI 2024 – PERSONE FISICHE
SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Nome e cognome cliente ………………………………………….……………………………….……………….
• variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico (specificare se si tratta di figli di
età pari o superiore a 21 anni o di figli portatori di handicap, dei mesi in cui il familiare è a carico
e della relativa percentuale); eventuale sentenza di separazione o divorzio;
• documentazione prevista per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta per familiari a carico
di soggetti extracomunitari residenti in Italia;
• documentazione relativa al trasferimento in Italia dall’estero e per la fruizione delle agevolazioni
previste per il rientro dei docenti e ricercatori, dei lavoratori e dei pensionati;
• per i soggetti non residenti in Italia, certificato di iscrizione all’AIRE (se cittadini italiani) e dati
relativi alla residenza anagrafica all’estero;
• documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita,
accatastamento, variazioni catastali, successione, donazione, concessione in locazione/sublocazione/
affitto/comodato/locazione del comodatario, fabbricati destinati ad abitazione principale,
fabbricati tenuti a disposizione, immobili vincolati di interesse storico e/o artistico, fabbricati distrutti
o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc.; specificare i terreni
posseduti o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
• ricevute di pagamento dell’IMU relativa al 2023 e altra documentazione rilevante ai fini dalla determinazione
dell’imposta dovuta per tale anno o per l’applicazione di cause di esenzione (se
non gestita dallo Studio);
• ricevute di pagamento dell’IMI o dell’IMIS o dell’ILIA relative al 2023, per gli immobili ubicati nelle
Province autonome di Bolzano e Trento e nella Regione Friuli Venezia Giulia (se non gestite
dallo Studio);
• atti di acquisto di immobili, a partire dall’1.1.2023, usufruendo delle agevolazioni prima casa;
• canoni di locazione spettanti con riferimento al 2023 anche se non percepiti (compresi i locali
condominiali);
• con riferimento ai canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti nel 2023, intimazione
di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento;
• attestazione delle imposte versate sui canoni di locazione di immobili abitativi venuti a scadenza
e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità;
• canoni di locazione “convenzionali” relativi ad immobili siti in Comuni ad alta tensione abitativa
(per i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori,
per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, è necessaria
l’attestazione delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza
del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale) o per i quali
è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
• canoni di locazione di immobili ad uso abitativo o commerciale per i quali è stata effettuata
l’opzione per la “cedolare secca” o per i quali l’opzione deve essere esercitata in dichiarazione;
• corrispettivi ed eventuali ritenute (risultanti dalle Certificazioni Uniche 2024) relativi a contratti di
locazione breve, stipulati dall’1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa,
comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte
del comodatario (tenendo presente che si presume la natura imprenditoriale dell’attività, in caso
di destinazione alla locazione breve di più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta);
eventuale opzione per la “cedolare secca” da esercitare in dichiarazione;
• canoni di locazione di fabbricati siti in zone rurali, non abitabili al 7.5.2004 e successivamente
ristrutturati (per gli imprenditori agricoli);
• indicare se alcuni terreni sono stati concessi in affitto nel 2023, per un periodo non inferiore a 5
anni e con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non abbiano superato i 40 anni e
che posseggano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, o che
acquisiscano tali qualifiche entro 2 anni dalla firma del contratto di affitto;
• spese sostenute per canoni di affitto dei terreni agricoli, con indicazione degli ettari presi in affitto
(per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 35 anni, iscritti nella
previdenza agricola);
• dati relativi all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione (per la
quale spetta una detrazione IRPEF);
• dati relativi al credito d’imposta spettante per la riparazione, la ricostruzione o il riacquisto degli
immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in Abruzzo del 2009;
• dati relativi agli immobili concessi in locazione o comodato a nuclei familiari le cui abitazioni
principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del terremoto in Abruzzo del
2009;
• estremi di registrazione (o codice identificativo) dei contratti di locazione, per gli immobili situati
nella Regione Abruzzo e concessi in locazione a soggetti residenti nei Comuni colpiti dal terremoto
del 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili;
• certificazioni dei redditi di pensione, da lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2024
o Certificazione Unica 2023 in caso di cessazione del rapporto);
• in relazione alle mance percepite nel 2023, indicare se si intende modificare il regime di tassazione
(imposta sostitutiva del 5% o tassazione ordinaria) applicato dal datore di lavoro e risultante
dalla Certificazione Unica 2024;
• certificazioni dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da soggetti non sostituti d’imposta;
• stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all’estero, percepiti da soggetti residenti, ed eventuali
imposte pagate all’estero; specificare se si tratta di lavoratori dipendenti “frontalieri”;
• redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri dai residenti a Campione d’Italia;
• assegni periodici percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della quota
per il mantenimento dei figli;
• altri assegni periodici (testamentari/alimentari);
• borse di studio;
• indennità percepite per cariche pubbliche elettive;
• Certificazioni Uniche 2024 relative a rapporti di lavoro autonomo “non professionale” (es. diritti
d’autore o d’inventore, associazione in partecipazione, ecc.), di lavoro autonomo occasionale e
di altri redditi diversi (es. collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche);
• compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni percepiti da docenti titolari di cattedre
nelle scuole di ogni ordine e grado;
• prospetto del reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl che
hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende coniugali (se non gestito
dallo Studio);
• oneri deducibili o detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti assimilati;
• certificati dei sostituti d’imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità di associato
in partecipazione nel corso del 2023 (se relativi ad utili non assoggettati a ritenuta a titolo
d’imposta o ad imposta sostitutiva);
• altri redditi di capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
• risarcimenti, anche assicurativi, per perdite di reddito;
• redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali ritenute subite;
• erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2023, per interventi che danno diritto ad un credito
d’imposta (c.d. “Art bonus”), vale a dire:
– manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni
lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri
nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di
produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni
pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
• erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2023 da titolari di reddito d’impresa con riferimento
agli interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai
soggetti concessionari (c.d. “Sport bonus”);
• erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2023, per interventi di bonifica ambientale su edifici
e terreni pubblici;
• erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2023, a favore di enti del Terzo settore per il recupero
di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata (c.d. “social bonus”);
• erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2023, in favore delle “fondazioni ITS Academy”;
• credito d’imposta spettante per il 2023 relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie
civili e commerciali;
• credito d’imposta spettante per il 2023 in relazione ai compensi corrisposti agli avvocati abilitati
nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo, oppure agli arbitri in caso di
conclusione dell’arbitrato con lodo;
• credito d’imposta spettante per il 2023 a seguito del reintegro delle somme anticipate dai fondi
pensione;
• credito d’imposta spettante per il 2023 in relazione alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione
di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica,
per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
• credito d’imposta spettante per il 2023 in relazione alle spese sostenute per l’installazione di
sistemi di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili;
• scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF a confessioni religiose riconosciute (o allo
Stato per finalità sociali o umanitarie);
• scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF al sostegno degli enti no profit (ONLUS,
associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che
operano in determinati settori, associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati
requisiti, enti del Terzo settore), oppure al finanziamento della ricerca scientifica o sanitaria, o al
finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici,
oppure al sostegno degli enti gestori delle aree protette, con eventuale indicazione dello
specifico soggetto beneficiario, oppure al Comune di residenza fiscale;
• scelta per la destinazione del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico iscritto nell’apposito
Registro nazionale;
• dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF
2023) o ultima dichiarazione presentata, se non gestita dallo Studio;
• dichiarazioni integrative di anni pregressi presentate nel 2023 (se non gestite dallo Studio);
• modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall’1.1.2023 fino al momento di presentazione
della dichiarazione, con eventuali compensazioni, anche se a saldo zero (se non
gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali
non sia stata attivata la procedura di rimborso;
• imposte e oneri rimborsati.
Documentazione riferita a:
• lottizzazione od opere su terreni da rendere edificabili;
• cessioni di terreni edificabili effettuate nel 2023;
• cessioni di beni immobili effettuate nel 2023, entro 5 anni dall’acquisto, esclusi quelli pervenuti
per successione (indicare il periodo in cui gli immobili sono stati adibiti ad abitazione principale),
salvo che sia già stata applicata l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del notaio;
• perizie e versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei terreni posseduti all’1.1.2023
e/o in date anteriori;
• indennità di esproprio e altre somme percepite nell’ambito del procedimento espropriativo;
• vincite, concorsi a premio, scommesse;
• immobili situati all’estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato nello
Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio per gli immobili UE/SEE; eventuali imposte
patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
• imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all’estero (IVIE) versata in acconto per il 2023;
• redditi derivanti dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;
• redditi derivanti dall’utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;
• differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore;
• redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di terreni per usi non agricoli;
• redditi derivanti da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per prestazioni a favore di
condomìni);
• proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto;
• plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) e altri redditi diversi di natura finanziaria
per i quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2023 (se non si è optato per
il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”);
• perizie e versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni possedute
all’1.1.2023 e/o in date anteriori, ovvero perizie e versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento
delle partecipazioni “non qualificate” (quotate e non quotate) possedute al 31.12.2011
e/o al 30.6.2014;
• plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;
• plusvalenze derivanti dal possesso o dalla cessione di cripto-attività (costo di acquisto, prezzo
di vendita, documentazione reperita sul sito dell’exchange, ecc.);
• certificazioni degli intermediari (es. banche e SIM) attestanti le minusvalenze o le perdite residue
a seguito della chiusura di rapporti in regime di “risparmio amministrato” o di “risparmio gestito”;
• redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti all’acconto d’imposta
del 20%;
• consistenza degli investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività estere
di natura finanziaria detenuti nel corso del 2023; per questi beni è necessario acquisire il valore
all’inizio del periodo d’imposta e quello al termine del periodo d’imposta o del periodo di detenzione.
Si ricorda che sono considerati produttivi di reddito per presunzione tutte le attività finanziarie
e tutti gli immobili detenuti all’estero (anche se tenuti a disposizione), i diritti reali e le
multiproprietà relativi a immobili esteri, gli yacht, le opere d’arte e i gioielli;
• attività finanziarie detenute all’estero: costo di acquisto; valore nominale o di rimborso; valore di
mercato; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
• documentazione relativa ai dossier titoli custoditi o amministrati da intermediari non residenti e
relativa movimentazione;
• imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) versata in acconto per
il 2023;
• conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero. Per i conti correnti detenuti in Paesi considerati
a fiscalità privilegiata, occorre individuare il valore massimo raggiunto dal conto nel corso
del 2023. Inoltre, con riferimento ai conti correnti esteri si osserva che:
– essi scontano l’IVAFE se il loro valore medio di giacenza annuo supera i 5.000,00 euro;
– devono essere indicati nel quadro RW se nel corso del 2023 hanno raggiunto un valore
massimo complessivo superiore a 15.000,00 euro;
• controvalore in euro della valuta virtuale posseduta all’1.1.2023 ed al 31.12.2023;
• interessi di fonte estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti;
• proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del
20%, effettuati fuori dal territorio dello Stato, maturati fino al 31.12.2011 e percepiti nel 2023
senza il tramite di intermediari finanziari residenti.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo:
• contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti,
contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle provvigioni
dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in
partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi
INAIL per le casalinghe); si ricorda che non è più deducibile il contributo al Servizio Sanitario
Nazionale (c.d. “tassa salute”) pagato con l’assicurazione per la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
• contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori
a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute);
• contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti,
ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
• contributi per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby
sitter e “badanti”), anche relativi a prestazioni occasionali o rimborsati all’agenzia interinale;
• contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali),
anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo
di questi ultimi;
• per i lavoratori di prima occupazione avvenuta nel 2018, contributi per la previdenza complementare
versati negli anni 2018-2022, al fine di determinare l’eventuale maggiore plafond di
deducibilità applicabile dal periodo d’imposta 2023;
• spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap;
• spese per l’acquisto di medicinali sostenute da portatori di handicap: fatture o scontrini fiscali
contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all’immissione in commercio
rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l’indicazione del codice
fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione
rilasciata dalla farmacia estera;
• spese per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza;
• contributi versati ai fondi sanitari integrativi;
• erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute;
• assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale),
con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
• assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni alimentari
stabiliti dall’autorità giudiziaria;
• somme investite nel capitale sociale di start up innovative da parte di srl partecipate che hanno
optato per la trasparenza fiscale;
• spese sostenute (compresi gli interessi passivi su mutui) per l’acquisto o la costruzione di immobili
abitativi da destinare, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione,
alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni (sono agevolati gli acquisti
effettuati dall’1.1.2014 al 31.12.2017);
• erogazioni liberali ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
• erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale
(APS), organizzazioni di volontariato (ODV) ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS;
• erogazioni liberali a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell’ambito dei
beni culturali o della ricerca scientifica, di università ed altri enti di ricerca, degli enti parco regionali
e nazionali;
• somme restituite nel 2023 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a tassazione in
anni precedenti;
• somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati
e che invece sono state tassate;
• canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;
• contributi a consorzi obbligatori;
• indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;
• spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa procedura
di adozione internazionale;
• erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio
a spese dello Stato;
• erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust, ovvero dei
fondi speciali, istituiti a favore delle persone con disabilità grave.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 19%:
• spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute nel 2023 sia
nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, per
analisi, per prestazioni specialistiche, per l’acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza
infermieristica e riabilitativa, per prestazioni chiropratiche);
• spese per l’acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della
natura, qualità (numero di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia
italiana del farmaco) e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture
o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia
estera;
• spese per l’acquisto di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il codice fiscale del
destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che deve essere contrassegnato dalla marcatura
CE;
• spese sostenute in favore di soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA),
per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
• spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie
che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (“ticket”);
• spese mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap;
• documentazione relativa a rimborsi delle spese sanitarie;
• spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il
sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap;
• spese per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di caniguida
per soggetti non vedenti;
• spese di interpretariato per soggetti sordi;
• spese veterinarie;
• interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
• interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l’acquisto, la costruzione
o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la relativa
documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria
bancaria, ecc.);
• interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997
per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;
• interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi dall’abitazione
principale;
• canoni e relativi oneri accessori, oltre al costo di riscatto, derivanti da contratti di locazione finanziaria
stipulati per acquistare un immobile da destinare ad abitazione principale;
• contributi pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui immobiliari ed
eventuali revoche;
• spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;
• provvigioni pagate nel 2023 ad intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da
adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;
• premi versati nel 2023 per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino
al 31.12.2000;
• premi versati nel 2023 per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non inferiore al
5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o
rinnovati dall’1.1.2001;
• premi versati nel 2023 per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente
a unità immobiliari ad uso abitativo, in relazione a polizze stipulate dall’1.1.2018;
• spese sostenute nel 2023 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale;
• spese sostenute nel 2023 per la frequenza di asili nido, pubblici o privati, da parte dei figli;
• spese sostenute nel 2023 per la frequenza delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie, delle
scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche o private;
• spese sostenute nel 2023 per la frequenza, presso università statali o non statali, anche estere,
di corsi di istruzione universitaria, di master, di corsi di perfezionamento o di specializzazione
universitaria, di dottorati di ricerca;
• spese sostenute nel 2023 per la frequenza di Conservatori musicali e di Scuole di specializzazione
per l’abilitazione all’insegnamento;
• spese sostenute nel 2023 per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegnazione
relativi a studenti universitari “fuori sede”, anche in relazione ad Università all’estero;
• spese per l’istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni
o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
• spese per il riscatto della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;
• spese sostenute nel 2023 per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5
e 18 anni;
• spese sostenute nel 2023 per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa
tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508, a scuole di musica
iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica
amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;
• spese per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (c.d. “badanti”), anche se sostenute
per familiari a carico;
• spese per prestazioni rese da case di cura e di riposo;
• spese funebri sostenute nel 2023, anche per persone defunte non legate da vincoli di coniugio,
parentela o affinità;
• contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
• erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e università;
• erogazioni liberali a favore di attività culturali e artistiche;
• erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
• erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, avvenuti
anche all’estero;
• erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel settore
musicale;
• erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”;
• erogazioni liberali a favore dell’ospedale “Galliera” di Genova per l’attività del registro nazionale
dei donatori di midollo osseo;
• erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse)
spetta soltanto se il pagamento dell’onere è avvenuto con:
• bonifico bancario o postale;
• altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs.
241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
L’obbligo della tracciabilità dei pagamenti non riguarda le spese sostenute per l’acquisto di medicinali
e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture
private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Ove ricorra l’obbligo di tracciabilità, occorre produrre anche la documentazione relativa alle modalità
di pagamento (es. ricevute dei bonifici, ricevute dei pagamenti mediante carta di debito o di credito,
estratti conto bancari o postali).
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 26%:
• erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS e di soggetti che gestiscono iniziative umanitarie;
• erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 30%:
• somme investite nel capitale sociale di start up innovative, direttamente o tramite organismi di
investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente
in start up innovative; la detrazione spetta anche ai soci di snc e sas, pro quota, in relazione
agli investimenti fatti dalla società;
• investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative;
• erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale
(APS) ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 35%:
• erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di organizzazioni di volontariato (ODV ed enti
del Terzo settore iscritti nel RUNTS).
Documentazione relativa agli oneri per investimenti in start up/PMI innovative in regime de
minimis che danno diritto alla detrazione d’imposta del 50%:
• somme investite nel capitale sociale di start up innovative in regime de minimis, per le quali è
stata presentata al Ministero dello Sviluppo economico l’apposita istanza; la detrazione spetta
in alternativa a quella ordinaria;
• investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative in regime de minimis, per le quali è
stata presentata al Ministero dello Sviluppo economico l’apposita istanza; la detrazione è riconosciuta
in via prioritaria rispetto a quella ordinaria.
Documentazione relativa agli oneri per la “pace contributiva” che danno diritto alla detrazione
d’imposta del 50%
Oneri sostenuti nel 2023 per fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione da parte di
coloro che al 31.12.95 non avevano anzianità contributiva (c.d. “pace contributiva” di cui all’art. 20
del DL 28.1.2019 n. 4).
La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o ai suoi parenti ed affini entro il secondo
grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso.
La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso del 2023 ed è ripartita in 5
rate annuali di pari importo.
Non può essere detratta la spesa sostenuta nel 2023 che è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni
premiali e indicata nella Certificazione Unica 2024.
Indicare gli oneri sostenuti in anni precedenti al 2023 per i quali spettano le relative rate (se non già
a conoscenza dello Studio).
Documentazione relativa alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici che danno diritto
alla detrazione del 90% o del 110%
Per le spese sostenute dall’1.3.2019 al 31.12.2021 spettava una detrazione del 50% per l’acquisto
e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (c.d. “wall
box”) dei privati, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo
di 7 kW (la detrazione non è stata prorogata per gli anni successivi al 2021).
Tuttavia, può competere la detrazione per il superbonus (che fino al 31.12.2022 era del 110%, ma
nel 2023 può essere del 90% o del 110%), di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per le spese sostenute
fino al 31.12.2025 da determinati soggetti, se l’intervento di installazione delle colonnine di ricarica è
effettuato congiuntamente a un intervento “trainante” di efficienza energetica.
Documentazione relativa alle spese per gli interventi di recupero edilizio che danno diritto alla
detrazione del 36-50% (90% o 110% per gli interventi fotovoltaici “trainati” con superbonus):
• codice fiscale del condominio, della società di persone o di altri enti di cui all’art. 5 del TUIR (in
assenza del codice fiscale del condominio minimo documentazione ordinariamente richiesta per
comprovare il diritto all’agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati
e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
• dati catastali degli immobili oggetto di intervento; nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore
(es. conduttore), anziché dal possessore, estremi di registrazione dell’atto che costituisce
il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione) e dichiarazione di consenso del possessore
dell’immobile all’esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;
• documentazione relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati
a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
• comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della
data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni
in materia di sicurezza dei cantieri;
• ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
• ricevute di pagamento delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, tassa per l’occupazione
del suolo pubblico, imposta di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori,
in relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o postale;
• fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori;
• certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni che
danno diritto alla detrazione;
• attestazione del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali,
acquistati nel 2023 anche mediante contratto preliminare di compravendita registrato
oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie;
• eventuali atti di assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi a lavori avviati
nel 2023 (al fine di verificare se si tratta di mera continuazione di interventi pregressi);
• documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal
donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione
si trasferisca all’acquirente, donatario o erede;
• comunicazione all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018, con la relativa ricevuta
di trasmissione;
• per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs.
81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente
superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che
i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile,
nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture
emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione
dei lavori edili relativi alla fattura medesima).
In relazione agli interventi di recupero edilizio riguardanti l’installazione di impianti solari fotovoltaici
e l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
agevolati, può competere la detrazione per il superbonus (che fino al 31.12.2022 era del
110%, ma nel 2023 può essere del 90% o del 110%), di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per le spese
sostenute fino al 31.12.2025 da determinati soggetti, se gli interventi sono effettuati congiuntamente
ad un intervento “trainante” di riduzione del rischio sismico o di efficienza energetica.
Documentazione relativa all’acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati
da imprese che danno diritto alla detrazione del 36-50%:
• atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dell’unità immobiliare dal quale
si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il numero dei contitolari, situata in un fabbricato
interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative
edilizie, ovvero documentazione di acconti già versati;
• in mancanza di tali informazioni nei predetti atti, dichiarazione dell’impresa di costruzione o dalla
cooperativa edilizia che attesti le sopracitate condizioni;
• codice fiscale dell’impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori.
Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 65%
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2016 per interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche:
• le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013;
• su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 o 2);
• riguardanti costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (agricole, professionali,
produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).
Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione dal 50% al
110% (c.d. “sismabonus”)
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2023 per interventi relativi all’adozione di
misure antisismiche:
• le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dall’1.1.2017;
• su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
• riguardanti costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive
di beni e servizi, commerciali o non commerciali);
• comunicazione all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018, con la relativa ricevuta
di trasmissione;
• per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs.
81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente
superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che
i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile,
nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture
emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione
dei lavori edili relativi alla fattura medesima).
Verificare il possesso delle asseverazioni richieste per gli interventi antisismici con percentuale di
detrazione del 70% o 80%, 75% o 85% (co. 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013).
Per le spese sostenute fino al 31.12.2025, la detrazione è riconosciuta per taluni soggetti nella misura
del superbonus ove siano rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti (asseverazione
sempre necessaria).
Se per gli interventi di miglioramento sismico spetta il superbonus al 110% e se il beneficiario della
detrazione opta per la cessione del corrispondente credito all’impresa di assicurazione con la quale
stipula contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, sul premio assicurativo
la detrazione del 19% è elevata al 90%.
Documentazione relativa agli acquisti di unità immobiliari in edifici antisismici che danno
diritto alla detrazione del 75% o 85% (c.d. “sismabonus acquisti”)
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2023 per l’acquisto di unità immobiliari:
• le cui procedure autorizzatorie degli interventi di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio
devono essere iniziate successivamente all’1.1.2017;
• nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519;
• oggetto di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche realizzati da parte di imprese di
costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici,
allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio
preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le quali imprese provvedano,
entro 30 mesi (18 mesi fino al 30.7.2021) dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva
alienazione dell’immobile;
• comunicazione all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018, con la relativa ricevuta
di trasmissione.
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 30.6.2022, la detrazione è elevata al 110% ove fossero
rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria). In taluni casi,
il “sismabonus acquisti” spettava nella misura del 110% a determinate condizioni ove gli atti d’acquisto
fossero stati effettuati entro il 31.12.2022.
Documentazione relativa agli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione
energetica, sulle parti comuni condominiali, che danno diritto alla detrazione dell’80% o
dell’85% (c.d. “bonus combinato sisma-eco”)
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2018 al 2023 per gli interventi su parti comuni di
edifici condominiali:
• le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dall’1.1.2017;
• ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
• finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti
che danno diritto alla detrazione dal 50% al 110% (c.d. “ecobonus” e “superbonus”)
• fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra idonea documentazione
rilasciata da soggetti non tenuti all’osservanza della normativa IVA);
• ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
• altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d’impresa);
• copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli
interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;
• dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori effettuati dal
detentore;
• asseverazione del tecnico abilitato (ovvero asseverazione del direttore dei lavori o certificazione
dei produttori di beni con determinate caratteristiche energetiche);
• attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato
(ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);
• copia della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all’ENEA, con la relativa
ricevuta di trasmissione;
• attestazione della mancata conclusione dei lavori nel 2023;
• documentazione relativa ad eventuali contributi e incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi,
dall’Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali;
• documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal
donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione
si trasferisca all’acquirente, donatario o erede;
• per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs.
81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente
superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che
i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile,
nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture
emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione
dei lavori edili relativi alla fattura medesima).
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 30.6.2022 (fino al 31.12.2025 per alcuni soggetti), la detrazione
è riconosciuta nella misura del superbonus per alcuni interventi di riqualificazione energetica
ove siano rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria).
Documentazione relativa agli interventi di rifacimento delle facciate degli edifici che danno
diritto alla detrazione del 90% o 60% (c.d. “bonus facciate”)
Documentazione relativa alle spese sostenute nel 2020 e 2021 (con detrazione del 90%) e nel 2022
(con detrazione del 60%) per:
• gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio
esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e
fregi);
• di edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 o in zone ad esse assimilabili in
base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
In particolare:
• fatture o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi
acquisiti;
• ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale (sono esclusi i soggetti
titolari di reddito d’impresa);
• eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia
in relazione alla tipologia di lavori;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie
comunicazioni o titoli abilitativi;
• comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della
data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni
in materia di sicurezza dei cantieri;
• certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni
che danno diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione
che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari
facenti parte del condominio);
• certificazione urbanistica dalla quale risulti che l’edificio oggetto dell’intervento ricade nelle zone
assimilate alle zone A o B;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la sussistenza del requisito della visibilità,
anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori;
• se si tratta di un intervento influente dal punto di vista termico, ricevuta della trasmissione
all’ENEA della documentazione richiesta;
• per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese
che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro,
copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da
datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati
dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
(in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione
dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice
dei lavori attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla
fattura medesima).
Documentazione relativa agli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
che danno diritto alla detrazione del 75% (c.d. “bonus barriere 75%”)
Documentazione relativa alle spese sostenute nel 2022 e 2023 per la realizzazione di interventi
direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
nonché per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari
funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e, in caso di sostituzione dell’impianto, per
lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
In particolare, sono richieste:
• certificazione che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236;
• fatture o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi
acquisiti;
• ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
• altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d’impresa);
• eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia
in relazione alla tipologia di lavori;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie
comunicazioni o titoli abilitativi;
• comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della
data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni
in materia di sicurezza dei cantieri;
• certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni
che danno diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione
che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari
facenti parte del condominio);
• per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese
che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro,
copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da
datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati
dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
(in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione
dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice
dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla
fattura medesima).
Per le spese sostenute dal 30.12.2023 il “bonus barriere 75%” compete soltanto se gli interventi
riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed il rispetto dei requisiti del
DM 236/89 deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
Documentazione relativa al c.d. “bonus verde” che dà diritto alla detrazione del 36%
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2018 al 2023 per:
• la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze
o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione spetta anche in relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali e per le spese
di progettazione e manutenzione connesse ai suddetti interventi.
In particolare:
• fatture di acquisto o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni
e servizi acquisiti;
• documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione
per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul
conto corrente, assegni bancari o postali);
• eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia
in relazione alla tipologia di lavori;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie
comunicazioni o titoli abilitativi;
• certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni
che danno diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione
che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari
facenti parte del condominio);
• per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese
che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro,
copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti
da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali,
stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione
dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice
dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi
alla fattura medesima).
Documentazione relativa al c.d. “bonus mobili” che dà diritto alla detrazione del 50%
Documentazione relativa alle spese:
• sostenute dall’1.1.2014 al 31.12.2021, per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe
energetica non inferiore alla “A+” (ovvero classe “A” per i forni) in relazione alle apparecchiature
per le quali è obbligatoria l’etichetta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non
fosse ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;
• sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2023, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe
energetica non inferiore alla classe “A” per i forni, “E” per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie,
“F” per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
energetica;
• finalizzati all’arredo di unità immobiliari residenziali:
– oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione
straordinaria;
– oggetto di ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato
lo stato di emergenza;
– siti in fabbricati interamente oggetto di interventi di restauro o di risanamento conservativo
e di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare
e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni
condominiali:
• di un edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali,
lavatoi, ecc.);
• oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione
straordinaria od ordinaria.
In particolare:
• per le spese sostenute nel 2023, verificare che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
siano iniziati dall’1.1.2022;
• fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
• documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione
per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul
conto corrente);
• eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia
in relazione alla tipologia di lavori;
• comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale (ASL),
qualora obbligatoria;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie
comunicazioni o titoli abilitativi;
• certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni
che danno diritto alla detrazione;
• comunicazione all’ENEA in relazione agli acquisti effettuati dall’1.1.2018, con la relativa ricevuta
di trasmissione;
• autocertificazione attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio;
• per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese
che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro,
copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti
da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali,
stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione
dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice
dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi
alla fattura medesima).
Documentazione relativa al c.d. “bonus mobili” per le giovani coppie che dà diritto alla detrazione
del 50%
Documentazione relativa alle spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per l’acquisto di mobili
da parte delle giovani coppie che nel 2015 o 2016 hanno acquistato un’unità immobiliare da adibire
ad abitazione principale.
In particolare:
• atto di acquisto dell’immobile da cui rilevare la data in cui è stato effettuato e che in capo
all’acquirente sia soddisfatto il requisito anagrafico dell’età;
• fatture di acquisto, ricevute fiscali o scontrini parlanti con la specificazione della natura, qualità
e quantità dei beni e servizi acquisiti;
• documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta
transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito
sul conto corrente).
La detrazione spetta per le sole spese sostenute nel 2016 e la suddetta documentazione deve essere
prodotta per il riconoscimento delle successive rate, se non già in possesso dello Studio.
Documentazione relativa all’acquisto di immobili di classe energetica A e B che danno diritto
alla detrazione del 50% dell’IVA
Documentazione relativa alle spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2017, e alle spese sostenute
nel 2023, per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B
ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici, di ripristino o di ristrutturazione
delle stesse, o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli acquisti
nel 2023.
In particolare:
• atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2016 o 2017 (deve potersi evincere che l’immobile
è stato acquistato dall’impresa costruttrice, di ripristino o di ristrutturazione, la destinazione
d’uso dell’immobile e la classe energetica, il vincolo pertinenziale in caso di acquisto di pertinenze)
o atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2023;
• fatture di acquisto da cui si rilevi l’importo dell’IVA pagata nel 2016 e/o 2017 o nel 2023.
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote
annuali.
La documentazione relativa agli acquisti avvenuti nel 2016 o 2017 deve essere prodotta per il riconoscimento
delle successive rate della detrazione, se non già in possesso dello Studio.
Documentazione relativa ai contratti di locazione dell’abitazione principale:
• eventuale contratto di locazione dell’abitazione principale, stipulato ai sensi della L. 431/98, sia
a canone “convenzionale” che “libero”, compresi i contratti di durata transitoria;
• documentazione riguardante eventuali contributi pubblici ricevuti per il pagamento dei canoni di
locazione;
• eventuale contratto di locazione da parte di lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria
residenza (in un Comune distante oltre 100 Km e situato in una Regione diversa) per motivi di
lavoro e che per questo trasferimento sono stati costretti a prendere in locazione un alloggio.
2 RICHIESTA INFORMAZIONI PER I REDDITI PROFESSIONALI
Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro
Studio per la compilazione della dichiarazione REDDITI 2024 relativa ai redditi di lavoro autonomo
dei professionisti.
In Allegato si trasmette copia del modello di richiesta dati ai fini dell’applicazione degli indici sintetici
di affidabilità fiscale (ISA) e della compilazione del nuovo modello CPB 2024/2025 per l’eventuale
adesione al concordato preventivo biennale.
Il modello deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi e deve essere inviato telematicamente
all’Amministrazione finanziaria.
Al fine di facilitare la procedura di invio telematico, si prega di restituire il modello debitamente compilato.
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE
PER I REDDITI PROFESSIONALI
Nome e cognome cliente ………………………………………………………………………………………….
• registri IVA per l’anno 2023 (in alternativa, le fatture emesse e ricevute nel 2023 per i soggetti
in regime di vantaggio e forfetario);
• registro “incassi e pagamenti” se in contabilità semplificata (ove tenuto);
• registro movimentazioni finanziarie se in contabilità ordinaria;
• registro beni ammortizzabili (ove tenuto);
• registro delle somme in deposito (ove tenuto);
• fatture acquisto/vendita cespiti (inclusi immobili) effettuati nel 2023;
• fatture relative a cessione di clientela o altre attività immateriali (es. marchio);
• contratti di leasing esistenti; occorre distinguere tra:
– contratti stipulati prima del 29.4.2012;
– contratti stipulati tra il 29.4.2012 e il 31.12.2013;
– contratti stipulati a partire dall’1.1.2014;
• costo del personale, con separata indicazione di quello eventualmente addetto ad attività di
ricerca e sviluppo: retribuzioni erogate nel corso dell’anno, prospetto TFR, ratei maturati, prospetto
nuove assunzioni, copia delle denunce INPS e INAIL, costi totali sostenuti per gli apprendisti
e i disabili;
• costi dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto (compresi i
contributi INPS e i premi INAIL), delle prestazioni occasionali (compresi gli eventuali contributi
INPS) e delle borse di studio;
• spese per vitto e alloggio sostenute nel 2023, specificando quelle relative a convegni, congressi
e corsi di formazione;
• certificazioni dei sostituti d’imposta attestanti le ritenute subite nel 2023 (di regola, Certificazione
Unica 2024);
• in mancanza delle certificazioni di cui al punto precedente, documentazione, proveniente da
banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente
percepito (es. ricevute di bonifici accreditati, estratti conto), al netto della ritenuta, così
come risultante dalle relative fatture;
• ammontare delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli
immobili utilizzati per l’esercizio della professione;
• versamenti effettuati nel 2023 a titolo di IMU, IMI (solo per la Provincia autonoma di Bolzano),
IMIS (solo per la Provincia autonoma di Trento) e ILIA (solo per la Regione Friuli Venezia Giulia);
• modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall’1.1.2023 fino al momento di presentazione
della dichiarazione, con eventuali compensazioni, anche se con saldo zero (se non
gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali
non sia stata attivata la procedura di rimborso.
3 RICHIESTA INFORMAZIONI PER I TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA
Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro
Studio per la compilazione della dichiarazione REDDITI 2024 relativa ai redditi d’impresa per gli
imprenditori individuali e le società di persone.
In Allegato si trasmette copia del modello di richiesta dati ai fini dell’applicazione degli indici sintetici
di affidabilità fiscale (ISA) e della compilazione del nuovo modello CPB 2024/2025 per l’eventuale
adesione al concordato preventivo biennale.
Il modello deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi e deve essere inviato telematicamente
all’Amministrazione finanziaria.
Al fine di facilitare la procedura di invio telematico si prega di restituire il modello debitamente compilato.
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE PER I TITOLARI
DI REDDITO DI IMPRESA (DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE)
Nome e cognome/ragione sociale ………………………………….………………………………………….
• registri IVA per il 2023 (in alternativa, le fatture emesse e ricevute nel 2023 per i soggetti in
regime di vantaggio e forfetario);
• registri cronologici dei ricavi percepiti e delle spese sostenute se in contabilità semplificata (ove
tenuti);
• registro dei beni ammortizzabili con allegazione delle fatture delle operazioni di acquisto/vendita
effettuate nel 2023 (ove tenuto);
• per i fabbricati strumentali costruiti su aree precedentemente acquisite, gli atti di acquisto di tali
aree;
• eventuali perizie redatte ai fini della rivalutazione del costo dei beni nel bilancio al 31.12.2023
con imposte sostitutive del 10% o del 12%;
• versamenti effettuati nel 2023 a titolo di IMU, IMI (solo per la Provincia autonoma di Bolzano),
IMIS (solo per la Provincia autonoma di Trento) e ILIA (solo per la Regione Friuli Venezia Giulia);
• documentazione inerente a viaggi nei quali si sono promossi i prodotti/servizi dell’impresa, a
feste ed eventi di intrattenimento organizzati per particolari ricorrenze (anniversari dell’attività
aziendale, inaugurazione di sedi, ecc.), alle feste o ricevimenti organizzati in occasione di fiere
ed eventi similari, agli omaggi;
• documentazione relativa a spese alberghiere e di ristorazione;
• atti di registrazione dei brevetti;
• fatture di acquisto/vendita di autovetture e di veicoli a motore;
• atti di costituzione di ipoteca su immobili destinati alla locazione a garanzia di finanziamenti;
• canoni derivanti dalla locazione di “alloggi sociali”;
• documentazione relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti
pubblici;
• documentazione relativa alla capitalizzazione di costi;
• contratti di leasing esistenti; occorre distinguere tra:
– contratti stipulati prima del 29.4.2012;
– contratti stipulati tra il 29.4.2012 e il 31.12.2013;
– contratti stipulati a partire dall’1.1.2014;
• documentazione (atti di acquisto, ecc.) dei fabbricati a destinazione abitativa acquistati o rivalutati
negli anni 2021, 2022 e 2023 e dei fabbricati iscritti nella categoria catastale A/10; occorre
avere separata evidenza degli immobili abitativi situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti;
• costo del personale: retribuzioni erogate nel corso dell’anno, prospetto TFR, ratei maturati, prospetto
nuove assunzioni, copia delle denunce INPS e INAIL, costi totali sostenuti per gli apprendisti
e i disabili;
• corrispettivi spettanti alle seguenti categorie di soggetti:
– società e associazioni sportive dilettantistiche;
– fondazioni costituite da istituzioni scolastiche;
– associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle
Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva;
• spese per acquisto di beni/servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti,
allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni
altro prodotto ad uso farmaceutico;
• interessi di mora maturati o incassati/pagati nel corso del 2023;
• crediti d’imposta maturati nel corso del 2023;
• magazzino: inventario analitico finale al 31.12.2023 e criteri di valutazione utilizzati;
• ogni altro documento di spesa o ricavo inerente l’attività di impresa che risulti in tutto o in parte
di competenza del 2023: premi di assicurazione con periodo a cavallo d’anno; fatture ricevute
e/o emesse nel 2024 ma riferite a consegne con documento di trasporto datato 2023, ecc.;
• per le partecipazioni cedute, indicazione della data di acquisizione e di cessione, nonché dell’attività
esercitata dalla società partecipata;
• per i crediti verso clienti, indicazione separata di quelli di importo non superiore a 2.500,00 euro
(5.000,00 euro, in caso di volume d’affari o ricavi superiori a 100 milioni di euro), scaduti da più
di 6 mesi al termine del periodo d’imposta e non ancora incassati;
• istanze avanzate all’Agenzia delle Entrate per la disapplicazione del regime delle società non
operative relativamente a precedenti periodi d’imposta, con relativa risposta dell’Agenzia;
• certificazioni dei sostituti d’imposta (di regola, Certificazione Unica 2024) attestanti le ritenute
subite nel 2023 (es. provvigioni, prestazioni effettuate a favore dei condomìni, prestazioni relative
ad interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici);
• in mancanza delle certificazioni di cui al punto precedente, documentazione, proveniente da
banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente
percepito (es. ricevute di bonifici accreditati, estratti conto), al netto della ritenuta, così
come risultante dalle relative fatture;
• copia dei contratti di agenzia, unitamente ai dati delle provvigioni per contratti non ancora eseguiti;
• dettaglio dei costi e dei ricavi derivanti da operazioni con società del gruppo non residenti, unitamente
alla eventuale documentazione (se non gestita dallo Studio) atta a dimostrare la congruità
dei corrispettivi praticati;
• dettaglio delle società partecipate, anche non controllate, residenti in Stati o territori a regime
privilegiato, con relativi bilanci al 31.12.2022 e al 31.12.2023;
• dettaglio dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore nel corso del 2023,
unitamente al corrispettivo eventualmente richiesto al socio o familiare;
• modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall’1.1.2023 fino al momento di presentazione
della dichiarazione, con eventuali compensazioni, anche se con saldo zero (se non
gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali
non sia stata attivata la procedura di rimborso;
• prospetto dei soci esistenti alla fine del 2023, specificando per ciascuno di essi se l’attività nell’impresa
ha costituito attività prevalente nel corso dell’anno (o soltanto per alcuni mesi). Specificare
inoltre quali soci o associati hanno prestato attività nel 2023 ma non risultano più tali alla
chiusura dell’esercizio, nonché eventuali variazioni dei soci intervenute nel 2024;
• dati dell’abbonamento speciale RAI per la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili
alla ricezione di trasmissioni radio o radio-televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico
o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto;
• spese relative agli interventi “edilizi” per i quali spettano detrazioni fiscali (ad esempio il c.d.
“ecobonus” o il “sismabonus”).
Per i soggetti in contabilità ordinaria sono altresì richiesti:
• bilancio di verifica al 31.12.2023;
• eventuali scritture di rettifica ed assestamento già predisposte ma non contabilizzate in relazione
al bilancio al 31.12.2023;
• libro degli inventari;
• conti di mastro aggiornati al 31.12.2023.
Dati utili per il calcolo di agevolazioni:
• spese relative all’acquisto di energia elettrica e gas naturale, distinte per trimestre di riferimento,
ai fini degli specifici crediti d’imposta a favore delle imprese (energivore e non, gasivore e non);
• costo d’acquisto (o canoni di leasing) di nuovi beni materiali strumentali “Industria 4.0” relativi al
periodo 1.1.2023 – 31.12.2025, ai fini del credito d’imposta per investimenti di cui all’art. 1 co.
1057-bis della L. 178/2020;
• costo d’acquisto (o canoni di leasing) di nuovi beni strumentali immateriali “Industria 4.0” relativi
al periodo 16.11.2020 – 31.12.2023, ai fini del credito d’imposta per investimenti di cui all’art. 1
co. 1058 della L. 178/2020; vanno indicati separatamente anche gli investimenti “prenotati” entro
il 31.12.2023 ma effettuati entro il 30.6.2024;
• costo d’acquisto (o canoni di leasing) di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di
investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo, ai fini del credito
d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 co. 98 – 108 della L. 208/2015;
• costo del personale dipendente o in rapporto di collaborazione o di lavoro autonomo addetto ad
attività di ricerca e sviluppo e innovazione;
• quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di beni materiali mobili e
software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo e innovazione;
• documentazione relativa a spese per contratti di ricerca extra-muros, con particolare riferimento
a contratti di ricerca stipulati con università o start up innovative;
• spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo e
innovazione;
• spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo
e innovazione ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione
di prototipi o impianti pilota;
• documentazione relativa all’utilizzo diretto o alla concessione in uso a terzi di beni immateriali
agevolabili con il “vecchio” regime di Patent box (es. software coperto da copyright, marchi,
brevetti);
• costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali agevolabili (es. software coperto da copyright,
brevetti) con la super-deduzione del 110%;
• compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato;
• aumenti di capitale sottoscritti in società del gruppo, o finanziamenti concessi ad altre società
del gruppo;
• atti di acquisto di partecipazioni, aziende o rami di azienda da altre società del gruppo;
• atti di sottoscrizione delle quote della società provenienti da soci non residenti;
• contributi ricevuti a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• dati necessari ai fini del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo,
ovvero, per le imprese del settore turismo o di gestione di piscine, in possesso delle previste
condizioni, le spese relative ai canoni di gennaio, febbraio e marzo 2022, pagati entro il
29.8.2022, purché sia stata presentata l’autodichiarazione approvata con il provv. Agenzia delle
Entrate 30.6.2022 n. 253466 (entro il 28.2.2023);
• sponsorizzazioni sportive;
• commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati;
• spese per l’adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
dei corrispettivi;
• atti di assegnazione di immobili e di beni mobili registrati effettuati tra l’1.1.2023 e il 30.11.2023,
per i quali si è beneficiato delle agevolazioni previste dall’art. 1 co. 100 ss. della L. 197/2022;
• atti di trasformazione in società semplice effettuati tra l’1.1.2023 e il 30.11.2023, per i quali si è
beneficiato delle agevolazioni previste dall’art. 1 co. 100 ss. della L. 197/2022;
• dati (scritture contabili, annotazioni sui registri contabili, ecc.) riferiti alle estromissioni di immobili
effettuate tra l’1.1.2023 e il 31.5.2023, per i quali si è beneficiato delle agevolazioni previste
dall’art. 1 co. 106 ss. della L. 197/2022.
Informazioni aggiuntive richieste agli autotrasportatori:
• numero delle trasferte fuori dal territorio comunale e delle trasferte all’estero effettuate dal dipendente;
• impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci;
• per le imprese in regime di contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione:
– numero dei giorni di effettuazione di trasporti da parte dell’imprenditore o dei soci all’interno
del Comune e numero dei giorni di effettuazione di trasporti al di fuori di tale ambito (ai fini
della deduzione forfetaria giornaliera delle spese non documentate);
– numero di motoveicoli e autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore
a 3.500 kg.
Informazioni specifiche in caso di passaggio tra regimi contabili e fiscali
Per i soggetti che sono transitati dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata
(e viceversa) sono necessarie le seguenti informazioni specifiche:
• ricavi per vendite di beni consegnati nel 2022, con incasso del corrispettivo nel 2023;
• ricavi per prestazioni di servizi ultimate nel 2022, con incasso del corrispettivo nel 2023;
• acquisti di beni di consumo con consegna nel 2022 e pagamento del corrispettivo nel 2023;
• ricavi per vendite di beni consegnati nel 2023, con incasso del corrispettivo nel 2022;
• ricavi per prestazioni di servizi ultimate nel 2023, con incasso del corrispettivo nel 2022;
• acquisti di beni di consumo con consegna nel 2023 e pagamento anticipato nel 2022;
• contratti di affitto di immobili strumentali con pagamento anticipato del canone annuo;
• contratti per prestazioni di servizi che prevedono il pagamento di acconti.
fonte Eutekne