Il pignoramento del c/c si estingue con la dilazione dei ruoli La sola domanda di dilazione sospende la riscossione

Il pignoramento del c/c si estingue con la dilazione dei ruoli La sola domanda di dilazione sospende la riscossione

Il pignoramento, primo atto della fase esecutiva, può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente del debitore, a esclusione dell’ultimo stipendio o salario, che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.
L’art. 72-ter del DPR 602/73 prevede limiti di pignorabilità dei salari e degli stipendi: la pignorabilità del quinto, derivante dall’art. 545 c.p.c., si ha solo per i salari/stipendi superiori a 5.000 euro, in quanto essa scende a un settimo per quelli da 2.500 a 5.000 euro e a un decimo quando la somma non arriva a 2.500 euro. Se l’accredito delle somme a titolo di salario, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro o di impiego confluiscono in un conto corrente intestato al debitore, “gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”.

Il pignoramento delle somme sul conto corrente rientra nella categoria del pignoramento presso terzi (c.d. PP3) e, pertanto, segue le regole previste all’art. 72-bis del DPR 602/73.

Una prima conseguenza è che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può notificare l’atto di pignoramento direttamente all’istituto di credito presso il quale il debitore risulti titolare del conto corrente. Ricevuto l’atto, la banca è tenuta obbligatoriamente a vincolare le somme disponibili e ad “assegnarle” all’Agente della riscossione entro il termine di sessanta giorni.
Il contribuente può ricevere l’atto di pignoramento mediante raccomandata, quindi talvolta con tempi più lunghi rispetto alle comunicazioni che avvengono fra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la banca.

Il pignoramento non è legittimo, ad esempio, nel caso sia stato disposto quando i termini di prescrizione sono spirati (e non vi sono stati atti interruttivi) o, ancora, in caso di mancata notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
In quest’ultima ipotesi è bene fare una precisazione: in linea generale le liti che possono sorgere nella fase espropriativa rientrano nella giurisdizione ordinaria (art. 2 del DLgs. 546/92), ma nel caso di omessa notifica dell’atto presupposto sussiste la giurisdizione tributaria (fra le tante, Cass. 20 luglio 2022 n. 22678, Cass. SS.UU. 14 aprile 2020 n. 7822).
Una volta bloccate le somme, il pignoramento può venire meno in diverse ipotesi. Il contribuente può, ovviamente, procedere al pagamento del debito oppure verificare la regolarità dello stesso o richiederne la rateizzazione ex art. 19 del DPR 602/73.

Particolarmente importante è la richiamata dilazione delle somme, che, per gli importi riferiti a ciascuna cartella di pagamento (o carico da accertamento esecutivo/avviso di addebito) non superiori a 120.000 euro, viene concessa in automatico.
Tale domanda sospende ogni attività cautelare o esecutiva quindi altresì la procedura di pignoramento presso terzi.
Il pagamento della prima rata, addirittura, estingue la procedura esecutiva, salvo, se si tratta di pignoramento immobiliare, ci sia ormai stato l’incanto con esito positivo oppure ci sia stata già l’assegnazione dei beni pignorati (in altre parole il pagamento delle somme pignorate a favore dell’Agente della riscossione).
Nel pignoramento presso terzi, se gli importi sono già stati trasferiti dall’istituto di credito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi, la dilazione non può più bloccare nulla.

Comunicazioni fra banca e Riscossione

In base all’art. 72-bis del DPR 602/73, però, l’istituto di credito ha tempo 60 giorni per assegnare le somme quindi è importante che il debitore, ricevuto il pignoramento, si attivi subito onde ottenere la dilazione delle somme.
Ciò specie se si tratta di importi superiori a 120.000 euro, in quanto bisogna predisporre la documentazione per dimostrare la difficoltà finanziaria e ottenere la risposta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Di contro, se gli importi sono sotto i 120.000 euro, la domanda può essere trasmessa telematicamente con accoglimento immediato e predisposizione automatica del piano di rateazione.

Pagata la prima rata, è opportuno inviare la documentazione (richiesta di dilazione, pagamento della prima rata) all’istituto di credito, dimostrando che la dilazione si riferisce proprio al debito che ha dato luogo al pignoramento.
In tempi celeri, il pignoramento dovrebbe venire meno quindi l’istituto di credito può sbloccare il conto corrente. Lo sblocco, comunque, può avvenire solo quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dispone l’estinzione del pignoramento o, eventualmente, la sua sospensione.
Ove l’istituto di credito in tempi celeri non abbia ancora saputo nulla dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è bene contattare quest’ultimo con i servizi a disposizione dell’utenza (ad esempio prenotando una videochiamata).

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