Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in generale, per le fatture cartacee. Pertanto, l’imposta si applica nella misura di 2 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatta salva l’applicazione di specifiche esenzioni (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 e Tabella B allegata al medesimo decreto).
Tali fatture devono riportare, però, l’annotazione che l’imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014.
Dall’1.10.2020, nelle fatture elettroniche è possibile valorizzare il campo “Bollo virtuale” per indicare l’assolvimento dell’imposta anche senza riportare l’importo del bollo (cfr. specifiche tecniche approvate con provv. 99922/2020 e successive modifiche).
Versamento dell’imposta
Termini di versamento
A decorrere dalle fatture trasmesse mediante SdI dall’1.1.2021, il pagamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti emessi nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuto entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014). Il versamento dell’importo dovuto relativamente alle e-fatture emesse nel secondo trimestre solare, deve, invece, essere eseguito entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo.
Tale scadenza riguarda sia le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio che quelle c.d. “extra-SdI” (circ. 14/E/2019).
Si ricorda che per le fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018 il versamento era dovuto in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, mentre per quelle emesse negli anni 2019 e 2020, il versamento doveva essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Modalità di versamento
In linea generale, il tributo deve essere versato attraverso pagamento telematico, ossia mediante modello F24.
Con particolare riferimento alle fatture inviate mediante SdI, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta è calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in esse contenuti ed è comunicato al soggetto passivo all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il servizio consente di modificare l’importo proposto, rettificando il numero di documenti su cui l’imposta è dovuta.
A decorrere dal 2021 è prevista, inoltre, una procedura di integrazione delle fatture che non recano l’imposta di bollo, benché risulti dovuta (v. infra).
Nell’ambito del servizio dell’Agenzia delle Entrate è prevista una funzionalità che permette di eseguire il versamento del tributo mediante addebito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Per il pagamento mediante F24, con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2019, sono stati istituiti specifici codici tributo (ris. 42/E/2019).
Periodo di riferimento | Termini di versamento | Codici tributo |
IV trimestre 2023 | 29.2.2024 | 2524 |
I trimestre 2024 | 31.5.2024 | 2521 |
II trimestre 2024 | 30.9.2024 | 2522 |
III trimestre 2024 | 2.12.2024 | 2523 |
IV trimestre 2024 | 28.2.2025 | 2524 |
Procedure di integrazione dell’imposta
Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante SdI dall’1.1.2021, l’Agenzia delle Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, all’integrazione delle fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014).
Entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, l’informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato secondo le modalità previste con provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2021 n. 34958.
Nello specifico, mediante il servizio web presente all’interno dell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione due distinti elenchi:
- “Elenco A”, non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
- “Elenco B”, modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo.
Il contribuente, laddove ritenga che,
- relativamente a una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo,
- con riferimento ad una o più fatture, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulti dovuta l’imposta,
potrà procedere, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. Con riferimento al secondo trimestre, la variazione dati può essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.
Le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate in assenza di modifiche da parte del contribuente.
L’Agenzia rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta nonché delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente. Il termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre solare dell’anno.
Periodo di riferimento |
Termine integrazione |
Termine variazione dati |
Termine comunicazione importo definitivo |
Termine per il versamento |
I trimestre | 15 aprile
|
30 aprile | 15 maggio | 31 maggio |
II trimestre | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre |
III trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
IV trimestre | 15 gennaio
(anno successivo) |
31 gennaio
(anno successivo) |
15 febbraio
(anno successivo) |
Ultimo giorno del mese di febbraio
(anno successivo) |
Semplificazioni per versamenti di importo ridotto
Il versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri dell’anno solare può essere posticipato in presenza di specifiche condizioni. In particolare:
- se l’imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il 30 settembre anziché entro il 31 maggio);
- se l’imposta dovuta complessivamente per le e-fatture emesse nei primi due trimestri risulta ancora inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30 novembre).
Si segnala che il DL 73/2022 ha modificato la norma che aveva introdotto l’agevolazione (art. 17 co. 1-bis del DL 26.10.2019 n. 124), innalzando, a partire dalle fatture emesse decorrere dall’1.1.2023, la soglia per il differimento da 250 a 5.000 euro, senza emendare, tuttavia, l’art. 6 del DM 17.6.2014, che disciplina le modalità di versamento del tributo e che rimane tuttora “ancorato” all’importo di 250 euro.
Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le e-fatture emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno (cfr. circ. 9/E/2020, § 10).
Nella propria Guida l’Agenzia delle Entrate precisa che i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta relativa ai trimestri per cui si è beneficiato dello slittamento della scadenza al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli per i quali il tributo è dovuto (2521, per l’importo relativo al I trimestre e 2522 per quello relativo al II trimestre).
Ravvedimento e procedure di recupero
Nel caso in cui il versamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza.
In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate trasmette al soggetto passivo una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC contenente fra l’altro:
- l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ex art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione;
- il codice atto, da riportare nel modello F24 per i versamenti collegati all’anomalia segnalata;
- gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata.
Il destinatario della comunicazione può fornire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (anche tramite un intermediario), chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi on line offerti dall’Agenzia (cfr. provv. 34958/2021).
Se il soggetto non provvede al pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti, l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo a titolo definitivo l’imposta non versata, la sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97, e gli interessi.
Fonte Eutekne-Bilancini L. – Cosentino C.