Legge di Bilancio 2025 cosa cambia per la riscossione presso ADER

Legge di Bilancio 2025 cosa cambia per la riscossione presso ADER

  • Riscossione

Dm 27 dicembre 2024 (GU 31 dicembre 2024, n. 305) Rateazione dei debiti: nuova disciplina

Il decreto reca le istruzioni da seguire e la documentazione necessaria per la richiesta di dilazione di pagamenti, da presentare, a decorrere dal 2025, da parte dei soggetti che dimostrano di trovarsi in una temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria, in attuazione dell’articolo 19, comma 1.3, Dpr 602/1973.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2025, le disposizioni sono state modificate dall’articolo 13, Dlgs 29 luglio 2024, n. 110, il quale ha previsto l’elevazione graduale delle rate mensili sino a 120. In particolare, alle richieste di dilazione presentate da tale data, il numero massimo di rate concedibili dipende dall’importo del debito e dalla circostanza che il contribuente documenti o meno le difficoltà.

L’articolo 3 del decreto in esame individua i parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, mentre il successivo articolo 4 individua particolari eventi al ricorrere dei quali la difficoltà è considerata in ogni caso sussistente.

Per taluni soggetti la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà segue regole specifiche; si tratta delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.

Per debiti:

  • fino a 120mila euro, senza presentazione di documentazione, il contribuente – previo rilascio di una dichiarazione in cui attesta di trovarsi in temporanea difficoltà – può ottenere la dilazione dei ruoli fino ad un massimo di 84 rate mensili (articolo 19, comma 1, Dpr 602/1973), per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 (96 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e nel 2028 e 108 rate mensili, per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029. In base alle risultanze del monitoraggio effettuato dal Mef in merito agli effetti derivanti dalle nuove disposizioni, le rate potranno essere aumentate fino a 120 a partire dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2031);
  • superiori a 120mila euro (somma da valutare in relazione a ciascuna richiesta di dilazione, e non in base all’importo complessivo dei debiti iscritti a ruolo), con presentazione di documentazione (articolo 19, comma 1.1, Dpr 602/1973), su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può essere concessa una ripartizione fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. Ai sensi del nuovo comma 1.2 del menzionato articolo 19, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, va effettuata:
  1. per le persone fisiche/ditte individuali in regimi fiscali semplificati, in base all’ISEE del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  2. per i soggetti diversi dai precedenti (società e imprese individuali in contabilità ordinaria), in base all’indice di liquidità (si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti; il parametro dev’essere uguale a 1) nonché al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione (si tratta del cd. «indice Alfa», il quale, come avveniva prima, serve per determinare il numero di rate concedibili).

In caso di comprovato peggioramento della predetta situazione di difficoltà di cui ai citati commi 1 e 1.1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Ai detti fini, va segnalato che l’agenzia delle Entrate-Riscossione ha già predisposto i seguenti nuovi modelli che possono essere presentati presso gli sportelli o inviati tramite Pec:

  • modello RS per la richiesta di rateizzazione fino a 120mila euro in 84 rate (cd. semplice richiesta), valevole per tutti i soggetti;
  • modello RDF per la richiesta di rateizzazione documentata, per le persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • modello RDG per la richiesta di rateizzazione documentata, per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • modello RDP per la richiesta di proroga di una rateizzazione, valevole per tutti i soggetti.
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