Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Rinvio e chiarimenti

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Rinvio e chiarimenti

 

 

 

1 premessa

Il DL 31.3.2025 n. 39, pubblicato sulla G.U. 31.3.2025 n. 75 ed entrato in vigore il giorno stesso, ha rinviato il termine del 31.3.2025 per stipulare le polizze catastrofali, prevedendo che:

  • le piccole e micro imprese debbano stipulare le assicurazioni in questione entro il 31.12.2025;
  • le medie imprese debbano assicurarsi entro l’1.10.2025;
  • le grandi imprese debbano assicurarsi entro il 31.3.2025, ma le sanzioni per l’inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

 

Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine rimane al 31.12.2025, come stabilito dall’art. 19 co. 1-quater del DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”), conv. L. 21.2.2025 n. 15.

 

L’obbligo di assicurazione è stato introdotto dall’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Chiarimenti ufficiali

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha diffuso l’1.4.2025 alcune FAQ con le prime indicazioni sull’operatività del DM 18/2025.

2 soggetti

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

  • con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.

 

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ 1.4.2025, ha chiarito che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro, “indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte”.

Con riferimento ai soggetti che svolgono attività professionale, come lo studio legale, il Ministero ha af­fermato che l’obbligo di stipulare la polizza discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle im­prese. Tale chiarimento sembra doversi interpretare nel senso che le società tra professionisti (STP), che sono iscritte nel Registro, devono stipulare le polizze in oggetto.

Esclusioni

Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici (art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021).

Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del made in Italy nelle FAQ 1.4.2025, l’obbligo assicurativo non sussiste, inoltre, per le imprese che non hanno in proprietà o non impiegano ad altro titolo nessuno dei beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3).

3 beni oggetto di copertura

Le polizze sono infatti destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

  • terreni e fabbricati,
  • impianti e macchinari,
  • attrezzature industriali e commerciali,

 

come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.

Beni in godimento

L’imprenditore deve assicurare detti beni anche se sugli stessi non ha il diritto di proprietà, ma ne ha il solo go­dimento, come nel caso della locazione, del leasing o del comodato (FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy 1.4.2025).

Beni ad uso promiscuo

Con riferimento agli immobili impiegati dall’imprenditore ad uso promiscuo, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha chiarito che questi ricadono nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la por­zione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

Esclusioni

Sono esclusi dall’obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Inoltre, posto che i contratti coprono i danni alle immobilizzazioni materiali delle imprese indicate, sono esclusi dalla copertura i beni dell’attivo circolante, quindi il magazzino, e i veicoli iscritti al PRA (FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy 1.4.2025).

4 Eventi assicurati

I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:

  • sismi,
  • alluvioni,
  • frane,
  • inondazioni,
  • esondazioni,

 

come definiti all’art. 3 del DM 18/2025.

 

La polizza assicurativa non copre:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  • i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

5 condizioni dei contratti

La L. 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza.

Calcolo dei premi

I premi (l’importo che il contraente deve pagare all’assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione) vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene anche conto “in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio” delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.

I premi saranno aggiornati periodicamente.

Scoperto

La polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell’assicurato.

In particolare:

  • fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
  • per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Massimale

I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi:

  • fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa;
  • da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata;
  • sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

6 termini per adempiere

I nuovi termini entro cui stipulare le polizze sono i seguenti:

  • per le piccole e micro imprese, il 31.12.2025;
  • per le medie imprese, l’1.10.2025;
  • per le grandi imprese, il 31.3.2025, ma le sanzioni per l’inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo. Le sanzioni si applicherebbero, quindi, dal 30.6.2025.

 

Per individuare le “micro”, “piccole”, “medie” e “grandi” imprese occorre fare riferimento ai criteri della direttiva della Commissione europea 17.10.2023 n. 2775.

 

Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine rimane fissato al 31.12.2025.

 

Per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste:

  • devono adeguare i testi di polizza entro il 29.3.2025;
  • devono adeguare le polizze già in essere a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

7 SANZIONI

Se le imprese destinatarie dell’obbligo non adempiono, di tale inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.

 

Le imprese di assicurazione che rifiutano o eludono l’obbligo di contrarre sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 a 500

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