ROTTAMAZIONE RUOLI – DEL SOSTEGNO

ROTTAMAZIONE RUOLI – DEL SOSTEGNO

 

DL SOSTEGNO

prima parte

 

Il Dl Sostegno,  ha introdotto uno stralcio delle cartelle di pagamento non sarà automatico, ma avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazione ai singoli carichi di ammontare sino a 5.000 euro, di fatto molto limitato.
L’operazione è molto simile  a quanto era stato previsto dall’ art. 4  del DL 119/2018, ove il limite era però di 1.000 euro.

Ora, l’annullamento riguarda i singoli carichi capitale, sanzioni e interessi iscritti a ruolo (depositati ) presso l’Agenzia  della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010: si deve avere riguardo, quindi, non alla data di notifica della cartella di pagamento ma al momento di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore, antecedente sicuramente.

Vengono considerati anche i ruoli iscritti e già ricompresi nelle c.d. rottamazioni dei ruoli oppure nel saldo e stralcio degli omessi versamenti.

PRIMA  limitazione: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (persone fisiche ma anche giuridiche) che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
SECONDA limitazione : esclusi, come per l’art. 4  del DL 119/2018, i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.
Ogni altro carico, sia tributario che contributivo che di altra natura, viene stralciato di diritto, sia pure con le limitazioni in precedenza illustrate.

IMPORTANTE si parla di debito residuo alla data di entrata in vigore del decreto legge, dunque si comprendono anche ruoli originariamente di importo maggiore rispetto al limite di 5.000 euro ma poi ridotti sotto soglia (si pensi alla riduzione del debito per autotutela o per pagamento di alcune rate della rottamazione dei ruoli). Dobbiamo quindi prendere in considerazione ogni singolo ruolo e non l’intera cartella che può essere formata da più ruoli.

Per i ruoli intestati a soggetti deceduti oppure a società estinte, su cui si è scritto molto , nulla è stato  invece previsto. Dovremmo quindi aspettare nei decreti attuativi e/o in sede giudiziale ove questi aspetti potranno essere affrontati.

Il debitore che ha già pagato il debito, non avrà diritto al rimborso delle somme versate come spesso accade in tema di condoni/definizioni.

 

 

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