Martedì 9 gennaio 2024
L’art. 1 comma 54 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) modifica la disciplina dei tax credit cinema di cui agli artt. 15–21 della L. 220/2016.
Anzitutto, sono introdotte alcune modifiche all’art. 15 comma 2 della L. 220/2016, in relazione al credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.
In particolare, per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40%, fatta salva però la possibilità di (ferma restando comunque la misura massima del 40%):
– prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito in base a quanto disposto dall’art. 12 comma 4 lett. b), il quale prevede “in considerazione anche delle risorse disponibili, l’esclusione, ovvero una diversa intensità d’aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee”;
– ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
Per le opere audiovisive, l’aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. Anche in questo caso è fatta salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell’aliquota in base a quanto sopra disposto.
In relazione all’art. 17 comma 1 della L. 220/2016, per le imprese di esercizio cinematografico il credito d’imposta è riconosciuto in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. L’aliquota massima può essere innalzata fino al 60% in favore delle PMI.
Il rinnovato art. 18 prevede, al fine di potenziare l’offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli esercenti sale cinematografiche il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60% dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese.
Quanto all’art. 20, sono ora esclusi dal credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo i titolari di reddito di impresa ai fini IRPEF.
Con una modifica all’art. 21 comma 5 è inoltre previsto che con uno o più decreti sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite:
– eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese;
– le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell’aliquota sulla base di quanto previsto dall’art. 12 comma 4 lett. b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile;
– la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali.
Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative, fra cui:
– i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, che tengano conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite;
– le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito;
– le modalità di certificazione dei costi e il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi, nonché le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare.
In relazione ai soggetti incaricati della certificazione dei costi, viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
È inoltre previsto che il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non possa eccedere l’importo massimo previsto dall’art. 23-ter del DL 201/2011 (vale a dire il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione).