Tirocini fraudolenti e ricorso amministrativo, chiarimenti INL

Tirocini fraudolenti e ricorso amministrativo, chiarimenti INL

risanamento contrattuale

 

 

Nota INL 8 marzo 2023 n. 453

 

L’INL ha fornito chiarimenti in materia di tirocinio fraudolento e ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro (Nota INL 453 dell’8 marzo 2023). Si esclude la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 453 con la quale fornisce un chiarimento in merito alla possibilità di promuovere ricorso avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento.

La L. 234/2021, con l’art. 1, c. 720726, ha introdotto una serie di misure volte ad arginare l’uso irregolare dei tirocini. In particolare, dopo aver ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, è prevista la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.

Trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di tale violazione prevede da parte del personale ispettivo l’adozione della prescrizione obbligatoria, finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento. Diversamente, il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato rappresenta una possibilità riservata esclusivamente e giudizialmente al solo tirocinante, in quanto la norma fa salva la possibilità, su domanda dello stesso tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Se è pur vero che per la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, tale fattispecie sia comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro. Come noto, tale strumento rappresenta un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. Nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, tuttavia, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa. Pertanto, nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, l’INL esclude la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.

 

 

 

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